Imposte

Iva, le slot «marginali» sfuggono al pro rata

di Giorgio Emanuele Degani, Damiano Peruzza

Le slot machine installate in un bar non fanno scattare il pro rata Iva se sono «marginali» rispetto all’attività svolta. Lo ha stabilito la Ctp di Vicenza 50/2/2018 (presidente Tomaselli, relatore Mauro), pronunciandosi sulla problematica degli apparecchi elettronici da intrattenimento installati all’interno degli esercizi pubblici (bar, ristoranti, eccetera), la cui gestione dà luogo a operazioni esenti Iva, nell’ambito di un’attività tipica dell’esercizio pubblico che genera esclusivamente operazioni imponibili.

La questione generale
Il meccanismo del pro rata limita la detraibilità dell’Iva sugli acquisti in capo al soggetto passivo che compie sia operazioni imponibili che esenti. Il contrappeso dell’esenzione Iva sull’operazione attiva è costituito dalla possibilità di detrarre l’imposta sugli acquisti in misura parziale, cioè in percentuale pari al rapporto tra l’ammontare delle operazioni imponibili e di quelle esenti, su base annuale.

Si tratta di un sistema di deroghe che limita il diritto alla detrazione dell’imposta, incidendo sulla neutralità del tributo. Per tale ragione, il pro rata non trova applicazione nelle ipotesi in cui le operazioni esenti assumano carattere occasionale o accessorio rispetto all’attività tipica del soggetto passivo. Tale effetto sarebbe, infatti, troppo penalizzante nei confronti di un operatore che ponga in essere ordinariamente solo operazioni imponibili.

La questione, già affrontata dalle massime Corti a livello europeo (C-378/15, Mercedes Benz Italia) e nazionale (Cassazione 23811/2017) con riguardo alla nota problematica dei servizi di finanziamento posti in essere dalle case automobilistiche, nel caso qui in commento è stato declinato rispetto all’attività di gestione delle slot machine.

Impatto ridotto sui ricavi
L’accertamento con cui è stata limitata la detraibilità dell’Iva all’esercente di un bar per aver questi posto in essere operazioni esenti derivanti dalla gestione della slot machine, è stato annullato dai giudici vicentini, i quali hanno escluso qualsiasi interferenza di tale attività sul diritto alla detrazione dell’Iva sugli acquisti.

La gestione delle slot è stata, infatti, ritenuta “accessoria” rispetto a quella prevalente di somministrazione di bevande e alimenti, sulla base di una valutazione che va effettuata non già in astratto, bensì sulla base di circostanze concrete, che la Corte di giustizia Ue (C-77/01, Empesa) individua, tra le altre, nell’uso «estremamente limitato di beni o di servizi», ovvero nell’assenza di «una organizzazione specifica» destinati all’attività esente Iva.

Nel caso in esame tali circostanze vengono ravvisate in base alla compresenza di tre fattori:
• mancanza di voci di spesa relative alle slot (di proprietà di terzi);
• assenza di forza lavoro impiegata in tale attività;
• percentuale esigua di ricavi sul complessivo volume di affari.

La gestione delle slot installate nell’esercizio costituisce, dunque, attività accessoria non di per sé, ma solo se si tratta effettivamente (ed economicamente) di un’attività marginale. È solo in tale ipotesi che il meccanismo del pro rata, che limita la detrazione dell’Iva sugli acquisti, non trova applicazione.

Ctp Vicenza 50/2/2018

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