Controlli e liti

Divari inventariali con giustificazione ad ampio raggio

di Federico Susini

Rettifica dei ricavi per differenze inventariali superabile anche con il ricorso a presunzioni semplici. È questa, la conclusione dei giudici della Ctp di Bologna, sentenza 345/02/2018 depositata lo scorso 29 marzo (relatore Salsi), che ha accolto il ricorso di una società nei cui confronti erano stati accertati presunti maggiori ricavi non fatturati derivanti dal rinvenimento di differenze inventariali tra la situazione contabile e quella effettiva del magazzino.

Il contenzioso nasceva da una verifica condotta dalla Gdf, ad esito della quale l’agenzia delle Entrate notificava ad una società manifatturiera un avviso di accertamento contenente diverse contestazioni in tema di Ires, Irap ed Iva, tra cui l’omessa contabilizzazione e dichiarazione di ricavi derivante dall’applicazione della presunzione di cessioni di beni (articolo 1, comma 1, Dpr 441/97), sulla base delle differenze inventariali rilevate ed annotate dalla società nelle scritture ausiliarie di magazzino.

La società proponeva ricorso parziale, limitatamente al rilievo sulle rettifiche inventariali, presso la Ctp di Bologna che accoglieva il ricorso ritenendo che il contribuente fosse stato in grado di superare la presunzione prevista in tema di differenze inventariali sulla base di questi elementi:
• il valore delle differenze non era particolarmente significativo;
• era stato lo stesso contribuente ad evidenziare le differenze su cui si fondava l’accertamento nella propria contabilità, dimostrando un comportamento corretto e trasparente;
• il processo produttivo era particolarmente complesso e articolato in una pluralità di fasi (la società costruisce macchinari ad alto contenuto tecnologico realizzati con assemblaggio di migliaia di pezzi);
• i beni oggetto delle riscontrate differenze inventariali non potevano avere una commercialità autonoma date le caratteristiche dell’attività svolta.

I giudici richiamano anche la circolare 31/E/2016 che chiarisce come le differenze inventariali non siano necessariamente riconducibili a fenomeni di evasione di imposta potendosi generare dall’ordinaria dinamica gestionale del magazzino; pertanto, la Ctp conclude che nello specifico le differenze inventariali riscontrate potevano, data la complessità della gestione del magazzino e la loro lieve entità, essere considerate fisiologiche.

La decisione appare importante, in quanto riconosce la possibilità di superare la presunzione di cessione prevista in tema di differenze inventariali mediante il ricorso a presunzioni anche semplici, diversamente da quanto spesso richiesto dagli uffici che subordinano il superamento della presunzione stessa ad un restrittivo regime di prova che consenta di giustificare le cause generatrici delle differenze.

La sentenza è in linea, oltre che con altra giurisprudenza di merito (su tutte Ctp di Reggio Emilia sentenza 350/03/2015), anche con la recente sentenza 439/2018 della Corte di cassazione che, sempre nell’ambito delle differenze inventariali, ha riconosciuto come la presunzione di cessione “in nero” possa essere superata dalle presunzioni contrarie costituite dalla trascurabilità, dalla modestia dei valori e dall’errore umano.

Ctp di Bologna, sentenza 345/02/2018

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