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Lotterie di beneficenza in attesa di allineamento per gli enti del Terzo settore

Il Codice prevede una disciplina organica in materia di raccolta fondi ma sembra mancare il riferimento alla disciplina delle lotterie, tombole o pesche di beneficenza

Sulle lotterie di beneficenza resta il nodo sull’applicabilità delle misure anche agli enti del Terzo settore. Si tratta di una specifica modalità di raccolta fondi vòlta a reperire risorse per lo svolgimento delle attività di interesse generale ma che trova la propria fonte normativa in un regolamento specifico (articolo 13 e successivi del Dpr 430/2001). In base a tale normativa, è consentito a enti morali, associazioni e comitati senza fini di lucro, aventi scopi assistenziali culturali, ricreativi e sportivi nonché Onlus realizzare lotterie, tombole e pesche o banchi di beneficenza, ove necessarie per far fronte alle esigenze finanziarie degli stessi. È il caso, ad esempio, delle lotterie effettuate dalle associazioni sportive dilettantistiche (Asd) o Onlus per raccogliere fondi a sostegno delle proprie iniziative solidaristiche.

I requisiti degli enti organizzatori

Attenzione, tuttavia, al rispetto dei requisiti e degli adempimenti amministrativi richiesti agli enti organizzatori. La lotteria di beneficenza è consentita solo se limitata territorialmente (i.e. nel territorio della provincia) e a condizione che l’importo complessivo dei biglietti emessi, sempreché contrassegnati da serie e numerazione progressiva, non superi l’importo di 51.645,69 euro.

Nello stesso senso, si pongono anche le tombole o banchi di beneficenza. Per rientrare nella disciplina entrambe le iniziative debbono effettuarsi entro i “confini” comunali e i premi in palio non debbono superare, rispettivamente, la somma di 12.911,42 euro e di 51.645,69 euro (articolo 13, comma 2, lettere b e c, del Dpr 430/2001). A livello procedurale, spetta al legale rappresentante dell’ente organizzatore dare comunicazione – almeno 30 giorni prima – al prefetto competente o al sindaco del comune in cui è effettuata l’estrazione allegando la documentazione richiesta (articolo 14 del Dpr 430/2001).

Il raccordo con la riforma

Evidente è la finalità di fundraising prevista dal legislatore con riguardo a tali iniziative. Resta tuttavia da chiarire il raccordo con la riforma del Terzo settore. Il Codice reca infatti una disciplina organica in materia di raccolta fondi, quale attività effettuata in forma organizzata dagli enti del Terzo settore (Ets), demandando alle linee guida, adottate con Dm 13 giugno 2022, l’individuazione delle diverse tecniche di svolgimento (articolo 7 del Dlgs 117/2017 o Cts). Diverse sono le tecniche di raccolta fondi che trovano puntuale riconoscimento: è il caso del merchandising, dell’offerta di beni di modico valore fino ad arrivare agli sms solidali e alle donazioni on line. Tra queste, sembrerebbe tuttavia mancare il riferimento alla disciplina delle lotterie, tombole o pesche di beneficenza, sebbene chiaro sia l’intento dell’ente organizzatore di reperire risorse per supportare gli scopi solidaristici, in linea con l’impianto dell’articolo 7 del Cts. Il mancato raccordo assume rilievo, peraltro, anche in base a quanto recato dal Dpr 430/2001.

L’ambito soggettivo previsto dal decreto, dovrà plausibilmente modificarsi. Specie tenuto conto che l’attuale riferimento alle Onlus sarà, a regime, sostituito con quello di ente del Terzo settore non commerciale. Ciò in considerazione del fatto che il regime fiscale delle Onlus verrà definitivamente meno nel prossimo futuro e comunque entro il 31 marzo del periodo d’imposta successivo a quello di autorizzazione Ue sui nuovi regimi fiscali del Cts (articoli 102, comma 2, e 104, comma 2, del Cts).