Imposte

Sgombero neve con trattore, sì alle deduzioni Irap «maggiorate»

di Nicola Caputo

Con la risposta all’interpello 23/18 ( clicca qui per consultarla ) le Entrate hanno avuto modo di fare il punto sull’applicazione dell’Irap per alcune attività connesse agricole in base all’articolo 2135, comma 3 del Codice civile ( si veda Il Quotidiano del Fisco di ieri ).

Si ricorda che per effetto dell’articolo 1, comma 70 della legge 208/15, che ha modificato l’articolo 3 del Dlgs 446/97, i soggetti che esercitano un’attività agricola, secondo l’articolo 32 del Tuir, non sono più tenuti, dal 2016, al versamento del tributo con l’eccezione delle attività di agriturismo, allevamento di animali con terreno insufficiente a produrre almeno un quarto dei mangimi necessari e delle altre attività connesse rientranti nell’articolo 56-bis del Tuir, per le quali l’imposta si applica con l’aliquota ordinaria. Tra queste rientrano quelle riguardanti la fornitura di beni o servizi con risorse o attrezzature dell’azienda agricola normalmente impiegate nell’attività agricola principale, per le quali è prevista la determinazione del reddito in misura forfettaria pari al 25% dell’ammontare dei corrispettivi ai fini Iva.

Con l’interpello è stato chiesto all’Agenzia come trattare ai fini Irap le attività occasionali di prestazioni di servizi di sgombero della neve da parte dell’agricoltore (allevatore di bovini) che attrezza il trattore agricolo a tale fine, e, considerata l’ulteriore attività svolta di «alloggio connesse alle aziende agricole», ovvero di agriturismo in regime forfettario, si chiedono chiarimenti sulle modalità di applicazione della deduzione ex articolo 11, comma 4 bis,del Dlgs 446/97, cioè della deduzione maggiorata, (lettera d-bis) dello stesso comma 4 bis), pari a 13mila euro, prevista per le attivita la cui base imponibile non sia superiore a 180.759,91 euro.

L’Agenzia, in risposta al primo quesito, ritiene comunque dovuta l’Irap per le prestazioni di sgombero della neve svolte mediante l’utilizzo del trattore normalmente impiegato nell’esercizio dell’attivita agricola, “sorvolando” sull'occasionalità delle stesse, come rappresentate dal contribuente, in quanto comunque risulterebbero attratte nell’ambito dell’operatività dell’articolo 56 bis del Tuir, e pertanto soggette al tributo.

Per quanto riguarda la deduzione forfettaria, si conclude per l’applicabilità della deduzione nella misura maggiorata, di cui alla lettera d-bis, visto il contemporaneo svolgimento di attivita agricole e di attività diverse produttive di reddito d’impresa.

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