Controlli e liti

Voluntary bis senza doppia imposizione sul lavoro

di Antonio Longo e Antonio Tomassini

Nessuna doppia imposizione sui redditi di lavoro dipendente e autonomo per chi aderisce alla voluntary bis, estensione dell’esonero dagli obblighi dichiarativi per Ivie e Ivafe, regime di favore in caso di autoliquidazione insufficiente ed estensione dei Paesi che consentono di massimizzare gli effetti premiali della procedura. Sono questi i principali punti oggetto della circolare n. 21/E di ieri, in cui le Entrate si soffermano sulle novità del Dl 50/2017, a pochi giorni dal termine per l’invio delle istanze (31 luglio).

Doppia imposizione

Chi aderisce alla VD bis può detrarre le imposte pagate all’estero a titolo definitivo sui redditi di lavoro dipendente e autonomo anche in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione dei redditi esteri. Si tratta dei casi in cui il contribuente non ha presentato la dichiarazione in Italia, ma ha correttamente adempiuto agli obblighi fiscali nel Paese in cui ha svolto l’attività lavorativa. Questa possibilità vale anche per gli atti amministrativi non ancora definiti nell’ambito della precedente edizione della disclosure.

Autoliquidazione insufficiente

Nel caso in cui l’istante opti per l’autonoma liquidazione di quanto dovuto (senza cioè attendere la liquidazione dell’Ufficio) e il versamento spontaneo risulti insufficiente, è prevista l’applicazione di maggiorazioni sugli importi dovuti pari al 3% o al 10% a seconda dei casi.

In base alla nuova normativa, l’importo totale ottenuto in virtù delle maggiorazioni, compreso quanto già versato, non può in nessun caso essere superiore a quanto sarebbe dovuto in caso di mancata autoliquidazione da parte del contribuente. Ciò al fine di parificare gli effetti della procedura al caso in cui il contribuente decide di attendere l’azione dell’Amministrazione finanziaria.

Esonero Ivie e Ivafe

L’esenzione dagli obblighi di monitoraggio fiscale (RW) è valida per il 2016 e per la frazione del periodo d’imposta sino alla data di presentazione dell’istanza; l’Agenzia chiarisce che, in caso di istanza integrativa entro il 30 settembre 2017, la frazione del periodo 2017 da considerare per l’esonero è quella precedente alla data di presentazione di quest’ultima. Inoltre, chi aderisce alla nuova procedura non è tenuto a dichiarare Ivie e Ivafe. In pratica, è stato esteso l’esonero da tutti gli obblighi dichiarativi connessi alla mera detenzione all’estero di attività sia finanziarie che patrimoniali, a prescindere dalla maturazione di eventuali redditi. Ciò a condizione che tali informazioni siano indicate nella relazione all’istanza e sia versato in unica soluzione entro il 30 settembre 2017 quanto dovuto a titolo di imposte, interessi ed eventuali sanzioni.

Paesi esteri e benefici

Nella nuova VD, i benefici premiali in termini di riduzione delle sanzioni e dei periodi di imposta accertabili operano anche per le attività detenute in Paesi black list (Guernsey, Hong Kong, Isole Cayman, Isola di Man, Isole Cook, Jersey, Gibilterra) con cui sia entrato in vigore prima del 24 ottobre 2016 un accordo sullo scambio di informazioni su modello Ocse ovvero un «Tax Information Exchange Agreement».

In caso di Paesi diversi da quelli Ue o See che consentono un effettivo scambio di informazioni con l’Italia inclusi nel Dm 4 settembre 1996, per usufruire dei benefici premiali massimi occorre il rimpatrio delle attività o, in alternativa, il rilascio del waiver. L’Agenzia sottolinea come, negli ultimi anni, si sia ridotto l’elenco di questi ultimi Paesi, con la conseguenza che, ad esempio, per Svizzera, Liechtenstein e Monaco il rimpatrio fisico o il waiver non saranno più adempimenti necessari.

La circolare 21/E/17 dell’agenzia delle Entrate

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