Controlli e liti

Mini-voluntary per frontalieri e iscritti all’Aire con copertura penale limitata

di Andrea Fagiani e Valerio Vallefuoco

Mini-voluntary con coperture penali limitate e senza esclusione degli obblighi antiriciclaggio. Il quadro della procedura, su cui è intervenuta la circolare 12/E/2018 , presenta notevoli differenze rispetto alle due precedenti edizioni di voluntary disclosure, in quanto relegata in un ambito più ristretto .

L’articolo 5-septies del Dl 148/2017 limita, infatti, il perimetro di applicazione alla sola sanatoria di redditi da lavoro dipendente e autonomo prodotti all’estero da soggetti, che nelle annualità oggetto della procedura, erano iscritti Aire o frontalieri, restando esclusi i cittadini stranieri residenti in Italia o i cittadini italiani che hanno lavorato per organizzazioni internazionali o per Stati esteri(ad esempio le ambasciate) se detengono ancora attività oltreconfine. In questo senso la norma presenterebbe un evidente disparità di trattamento .

Tuttavia si segnala l’assenza nella circolare 12/E/2018 di qualsiasi riferimento a coperture di natura penale, non essendo richiamata alcuna causa di non punibilità in tal senso. È probabile che tale mancanza si possa, ad ogni buon conto, giustificare dal limitato campo di applicazione della procedura, sia da un punto di vista oggettivo che soggettivo, nonché dalla indiscussa premialità in termini di pagamento di un’imposta sostitutiva forfettaria, che ricordiamo è fissata al solo 3% del valore delle attività e della giacenza al 31 dicembre 2016 a titolo di imposte, sanzioni e interessi. Dal lato oggettivo, infatti, la procedura è stata concepita per la sola sanatoria di reddito da lavoro dipendente e autonomo prodotto esclusivamente all’estero.

Dal lato soggettivo tale norma trova applicazione per i soli cittadini iscritti Aire e per i frontalieri, ossia per coloro che risiedevano, al tempo delle violazioni fiscali, in zone di frontiera o in Paesi limitrofi. Tuttavia, sebbene si ritenga non necessaria una copertura penale per i cittadini iscritti Aire e per coloro che, in ogni caso, hanno prodotto all’estero reddito da lavoro dipendente (sotto la soglia di rilevanza penale-tributaria), qualche perplessità in più si pone nel caso di lavoratori autonomi frontalieri.

Ciò in quanto a differenza degli iscritti Aire, i primi sono a tutti gli effetti obbligati al pagamento d’imposta in Italia e non sono garantiti dalla ritenuta alla fonte del datore di lavoro. È logico che per coloro che hanno operato come frontalieri nella qualità di lavoratori autonomi si potrebbero riscontrare, nella prassi, dei casi in cui la mancanza di una copertura penale esporrebbe i professionisti al dovere di una scrupolosa valutazione, quantomeno, delle soglie di punibilità previste dai reati tributari più comuni di cui agli articoli 4 (infedele dichiarazione singola imposta evasa superiore a 150mila euro) , 5 (omessa dichiarazione singola imposta evasa a 50mila euro) e 10-bis (omesso pagamento ritenute) e 10-ter (omesso pagamento Iva superiore a 250mila euro).

Il professionista che assiste i contribuenti interessati potrebbe valutare la possibilità di un confronto con lil ravvedimento operoso lungo che prevede per i reati in questione una causa di non punibilità in ragione del pagamento del debito tributario. Infatti l’unica copertura penale astrattamente invocabile per la mini-voluntary potrebbe essere quella prevista dall’articolo 13 , comma 1, del Dlgs 74/2000 che copre gli articoli 10-bis, 10-ter e 10-quater (ossia essenzialmente quelli per omessi versamenti) poiché la norma in questione fa genericamento riferimento a speciali procedure conciliative, come è appunto la sanatoria in corso.

La mini-voluntary infine non esclude comunque né modifica l’applicazione della normativa antiriciclaggio (Dlgs 231/2007). Pertanto permangono in capo ai soggetti obbligati i doveri di identificazione, adeguata verifica, ed eventuale segnalazione di operazioni sospette. Obblighi che, è utile ricordare, vengono a formalizzarsi solamente quando i professionisti vengono incaricati dal cliente sulla scorta della definizione all’articolo 1, comma 2, lettera e), del Dlgs 231/2007. Infine si ritiene necessario in questi casi esaminare la documentazione proveniente dal datore di lavoro o committente al fine di verificare l’origine e l’attendibilità del rapporto di lavoro intercorso all’estero.

Agenzia delle Entrate, circolare 12/E del 13 giugno 2018

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