Diritto

Nelle assemblee di associazioni e fondazioni spazio ai mezzi audiovisivi

Regole distinte a seconda che si tratti di enti del terzo settore o diversi ma si può imporre l’obbligo di presenza

di Angelo Busani

Anche nel caso delle associazioni e delle fondazioni si pone il tema del legittimo svolgimento delle riunioni degli organi dell’ente mediante strumenti di telecomunicazione. La legge non prevede nulla sul punto per gli enti diversi da quelli del terzo settore, mentre per questi ultimi l’articolo 24, comma 4, del Codice del terzo settore (decreto legislativo 117/2017) dispone che lo statuto dell’ente può «prevedere l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione».

Da questa osservazione può anzitutto desumersi che, negli enti diversi da quelli del terzo settore:

1) in assenza di clausole statutarie sul punto (oppure in presenza di clausole statutarie che prevedano la convocazione in un luogo fisico), sono legittime le riunioni degli organi convocate in un luogo fisico alle quali si possa partecipare anche con mezzi audiovisivi (in tal senso la massima n. 12 dei notai di Milano);

2) a maggior ragione, dovrebbe essere legittima la riunione alla quale la totalità degli aventi diritto partecipi mediante strumenti di telecomunicazione.

Quanto alle adunanze dell’assemblea di un ente del terzo settore (Ets), la legittimità della partecipazione online evidentemente presuppone la presenza in statuto di una clausola che la consenta.

Tuttavia, pensando a un’assemblea cui affluiscano tutti gli aventi diritto e che si svolga totalmente online, l’assenza di una clausola statutaria abilitante l’utilizzo di strumenti di telecomunicazione non dovrebbe ostare alla considerazione in termini di legittimità delle deliberazioni assunte da un tale consesso.

Quest’ultima considerazione (vale a dire, che la partecipazione totalitaria rende possibile considerare legittima qualsiasi riunione) può essere ripetuta con riguardo alle adunanze di qualsiasi altro organo diverso dall’assemblea, sia negli Ets che negli enti diversi da quelli del terzo settore.

Più in generale, non essendoci alcuna legge che interviene in tema di riunioni degli organi di amministrazione e controllo sia degli Ets che degli enti diversi da quelli del terzo settore, può concludersi (massima n. 13 dei notai di Milano) che, in assenza di previsioni statutarie sul punto, è legittima la riunione convocata in un luogo fisico cui taluno partecipi mediante un collegamento audiovisivo.

Passando poi al contenuto delle clausole statutarie che possono essere confezionate in questa materia, si può osservare, sia con riguardo agli Ets che agli enti diversi da quelli del terzo settore (tanto per le riunioni assembleari, quanto per quelli degli organi di amministrazione e controllo), che sono legittime (massima n. 13 dei notai di Milano):

- le clausole che impongano di svolgere le riunioni solamente “in presenza”;

- le clausole che impongano di svolgere le riunioni solamente mediante strumenti di telecomunicazione;

- le clausole che permettono a chi ha il potere di convocazione di scegliere le modalità di svolgimento dell’adunanza che caso per caso viene convocata (solo in presenza, sia in presenza che online, solo online).

Un’ultima riflessione va fatta sulle clausole statutarie che, con rilevante frequenza (in dipendenza di una prassi redazionale consolidatasi da tanti anni in tal senso), impongono la presenza del presidente della riunione e del segretario verbalizzante nel medesimo luogo. È ormai pacifico che questa clausola va letta nel senso di essere riferita a riunioni che si svolgano solo “in presenza”, cosicché, ogni qualvolta sia legittima un’adunanza che si svolga anche o solo mediante strumenti di telecomunicazione, ben possono il presidente e il segretario trovarsi in luoghi diversi.

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