Imposte

LE PAROLE DEL NON PROFIT/Terzo settore, per i volontari solo rimborso spese

di Olga Pirone e Gabriele Sepio

La riorganizzazione del terzo settore attuata con la recente riforma ha toccato anche la materia giuslavoristica con puntuali disposizioni in materia di lavoro specularmente previste sia per l’impresa sociale (Dlgs 112/2017) che per gli enti del terzo settore iscritti nelle ulteriori sezioni dell’istituendo registro unico nazionale (Aps, organizzazioni di volontariato, enti filantropici, reti associative, società di mutuo soccorso e altri enti del terzo settore) e contenute nel codice del terzo settore (Dlgs 117/2017).
L’articolo 16 del Codice riconosce innanzitutto per i lavoratori (dipendenti) del terzo settore il diritto a un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi, prevedendo che il divario retributivo non debba essere superiore al rapporto tra uno e otto. In tal caso la norma non specifica se il calcolo retributivo debba essere svolto sulla retribuzione annua lorda (ovvero sulla retribuzione del lavoratore al lordo delle ritenute fiscali) tuttavia si ritiene che quest’ultimo parametro sia l’unico in grado di garantire maggiore uniformità.
La scelta del legislatore di fissare un limite al divario retributivo per gli enti del terzo settore si richiama ad esigenze di carattere equitativo volte ad evitare che possano proporsi meccanismi organizzativi di tipo concorrenziale tipici degli enti lucrativi.
Spetterà agli enti del Terzo settore dare conto nel proprio bilancio sociale del rispetto del limite indicato. Laddove l’ente non rediga un bilancio sociale, in mancanza di un obbligo in questo senso (articolo 14), darà conto del rispetto dei parametri retibutivi nella relazione di missione (articolo 13, comma 1).
Il decreto legislativo 117/2017 chiarisce anche alcuni aspetti al fine di scoraggiare un utilizzo strumentale dei volontari evitando confusione nei rapporti con conseguente limitazione delle garanzie poste a tutela dei lavoratori. L’articolo 17 del Codice precisa innanzitutto che gli enti del terzo settore possono avvalersi di volontari con obbligo, tuttavia, di indicare coloro che svolgono la propria attività in modo non occasionale in un apposito registro.
Al comma 2 dell’articolo 17 viene definita l’attività dei volontari chiarendo che la stessa non possa essere in alcun modo retribuita, che è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato, autonomo o comunque retribuito con l’ente di cui il volontario è socio, associato, o svolge la propria attività volontaria (comma 5).
La necessità di tale chiarimento scaturisce proprio dall’opportuna distinzione con l’attività di lavoro, valorizzata anche dal fatto che vengono incluse nell’ambito dell’attività lavorativa anche le altre collaborazioni laddove retribuite in modo puntuale o in violazione delle disposizioni che assegnano al volontario il solo rimborso spese entro limiti determinati (10 euro euro giornalieri e 150 mensili).

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