Imposte

Iva ridotta su beni Covid e accessori anche in leasing

L’acquisto della Tac accede alle agevolazioni se classificabile nella voce doganale Taric 902212. Per recuperare l’Iva versata in più si può emettere, entro un anno, nota di variazione

Il leasing di un tomografo computerizzato (Tac) e servizi accessori con agevolazione Iva pandemica, purché classificabile nella voce doganale Taric 902212. Chi ha applicato l’aliquota ordinaria può emettere nota di variazione entro l’anno; dopo tale termine non è ammesso il rimborso anomalo. Lo precisa la risposta a interpello 478 pubblicata il 27 settembre 2022.

Contratti di leasing

Nell’interpello chiedeva, in particolare, se l’agevolazione introdotta dal decreto Rilancio per i beni destinati al contrasto della pandemia (esenzione con detrazione a monte sino al 31 dicembre 2020 e Iva al 5% dal 2021) sia estensibile anche al leasing e, in caso affermativo, se per le fatture già emesse sia possibile emettere nota di variazione in base all’aliquota vigente alla data di emissione della singola fattura.

L’Agenzia conferma – ma non ve n’era bisogno: lo prevede l’articolo 16 del Decreto Iva, Dpr 633/72 – che al leasing si applica l’aliquota propria del bene locato e, quindi, per i tomografi l’agevolazione spetta, se classificati nella voce doganale Taric 902212.

In base all’articolo 6 del decreto Iva, nei contratti di locazione, finanziaria o meno, l’operazione si considera effettuata al momento del pagamento (o, se anteriore, dell’emissione di fattura): pertanto a ciascun pagamento o fattura si applica il regime Iva in vigore in quel momento (come del resto chiarito per i noleggi dalla risposta 528 del 2020).

Note di variazione

L’Agenzia riconosce quindi la facoltà di emettere le note di variazione in diminuzione sia per recuperare l’Iva applicata con aliquota più alta, sia quella erroneamente applicata su operazioni esenti. Precisa, tuttavia, che – trattandosi di errore – la nota di variazione può emettersi, ai sensi dell’articolo 26 del decreto Iva, entro il termine di un anno. Dopo tale termine non è consentito nemmeno il rimborso (articolo 30-ter, decreto Iva), perché questo - come chiarito con la circolare 20/E del 2021 – non può essere utilizzato per superare i limiti temporali previsti per legge per l’esercizio del diritto alla detrazione.

Servizi correlati

Infine, ed è un aspetto interessante, l’Agenzia estende l’agevolazione anche ai servizi collegati, tra cui il software, l’iniettore a doppia siringa e l’interfaccia integrata tra iniettore e Tac. In base all’articolo 78, paragrafo 1, lettera b), Direttiva Iva e all’articolo 12 del decreto Iva, infatti, più operazioni, formalmente distinte, devono essere considerate come un’operazione unica quando sono tra loro collegate per accessorietà (miglior fruizione di un servizio grazie ad un altro ad esso ancillare) e per stretta connessione (quando la prestazione è unica e la scomposizione avrebbe carattere artificiale).

Richiama quindi la giurisprudenza (Corte di giustizia UE n. C-111/05 e n. C-349/96; Cassazione 24049/2011) e alcuni precedenti (risoluzioni 337/E/2008 e 203/E/2002) e conclude che non è sufficiente che l’operazione accessoria renda possibile o più agevole l’operazione principale, dovendo invece costituire un unicum economico con la stessa.

La risposta si pone in continuità con altre che hanno affermato che si considerano accessori: Ole attività di formazione e assistenza del personale strettamente funzionale all’esecuzione ontologicamente sanitaria, e non formazione e assistenza a valenza organizzativo-gestionale (risposta 452/2022);

O i beni accessori all’ecotomografo carrellato e al tomografo computerizzato come braccio accessorio, pedaliera, licenze, software applicativo e sonde ecografiche utilizzati per operare a distanza (risposte 388/2022 e 391/2021).

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