Imposte

Zone logistiche speciali, il credito d’imposta passa dalla comunicazione alle Entrate

L’Agenzia aggiorna il modello anche per i bonus investimenti al Sud, nelle Zes e nelle aree colpite dal sisma nel Centro Italia. Restituzione degli importi eccedenti i massimali degli aiuti Covid

Comunicazione alle Entrate per accedere al credito d’imposta investimenti nelle Zone logistiche semplificate (Zls). La data da cui sarà possibile la presentazione, mediante l’utilizzo della versione aggiornata del modello, è fissata nel ventesimo giorno lavorativo successivo alla data di adozione del Dpcm (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri) di istituzione di ogni singola Zona logistica semplificata. È quanto emerge dal provvedimento 193276/2022 dell’Agenzia, che oltre a dettare le istruzioni per la presentazione della comunicazione per beneficiare del credito d’imposta investimenti in Zone logistiche semplificate, aggiorna il modello per consentire ai beneficiari del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, nei comuni del sisma del Centro-Italia e nelle zone economiche speciali (Zes), la restituzione degli importi eccedenti i massimali.

Il modello

Il provvedimento definisce termini e modalità di presentazione della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta Zls. In particolare, viene disposto che la comunicazione è presentata alle Entrate utilizzando il modello già approvato con provvedimento del 14 aprile 2017 e modificato, da ultimo, il 6 aprile 2022. Quindi modello e istruzioni, al fine di recepire la disciplina del credito di imposta Zls, sono sostituiti dal modello e dalle istruzioni stabilite dal presente provvedimento.

La trasmissione telematica

La trasmissione telematica della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta Zls va effettuata con il software «Creditoinvestimentisud» (CIM17), messo a disposizione online dall’Agenzia.

Gli aiuti Covid

Il modello di comunicazione viene ulteriormente aggiornato per consentire ai beneficiari la restituzione degli importi eccedenti i massimali (sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary framework della Commissione europea) in base a quanto previsto dal provvedimento delle Entrate del 27 aprile 2022. In sostanza, al beneficiario che abbia superato uno o più dei massimali previgenti è consentito di sottrarre dal credito d’imposta gli eventuali importi eccedenti. In tal caso, l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è ridotto dell’importo che si intende restituire. In particolare, la restituzione degli importi eccedenti deve avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021.

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