Controlli e liti

La responsabilità non è solo dei beneficiari

I professionisti rispondono delle asseverazioni e dei visti di conformità infedeli

In tema di bonus, oltre a quella del beneficiario, assume notevole rilievo la responsabilità di fornitori, cessionari e professionisti incaricati di asseverazioni e visti.

Il Dl 34/20, all’articolo 121, comma 5, stabilisce la possibilità per l’Agenzia di procedere al recupero dell’importo pari alla detrazione (oltre a sanzioni ex articolo 13 del Dl 471/97 e interessi ex articolo 20 del Dpr 602/73) nel caso si accertasse la mancata integrazione, anche parziale, dei requisiti che danno diritto all’agevolazione. Il recupero è effettuato nei confronti del soggetto beneficiario, ferma restando – in presenza di concorso nella violazione, accertata dall’ufficio, oltre all’applicazione dell’articolo 9, comma 1, del Dlgs 472/97 – anche la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari, in relazione al pagamento dell’importo corrispondente alla detrazione, maggiorato degli interessi.

La bozza del Dl Antifrodi 157/21 prevedeva inizialmente che il concorso fosse in ogni caso integrato anche laddove il fornitore (che ha applicato lo sconto) o il cessionario avessero omesso di usare l’ordinaria diligenza richiesta per evitare che si realizzasse la partecipazione a condotte fraudolente. Ma questa previsione è sparita dal testo definitivo.

Fuori dalle ipotesi di concorso, i fornitori e i cessionari rispondono solo per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto.

In alcuni casi, poi, potrebbero configurarsi illeciti più gravi: come lavori non svolti, sovrafatturati o eseguiti da soggetti differenti. Queste ipotesi confluirebbero nella fattispecie di fatture per operazioni inesistenti (oltre che, in specifiche condizioni, indebite compensazioni), disciplinata dall’articolo 1 del Dlgs 74/2000.

Quanto ai professionisti coinvolti nel rilascio del visto di conformità (obbligo ora esteso dal Dl 157/21 a ulteriori fattispecie), le sanzioni amministrative comminate nel caso di infedeltà vanno da 258 a 2.582 euro. Qualora tali violazioni fossero ripetute o particolarmente gravi, i professionisti incorrerebbero nella sospensione della facoltà di rilascio dei visti per un periodo da 1 a 3 anni, e potrebbero essere chiamati a rispondere, in concorso con il contribuente, degli eventuali più gravi reati addebitati.

Invece, i professionisti deputati al rilascio delle asseverazioni, necessarie per il superbonus 110%, sono responsabili di tutto ciò che asseverano, con sanzioni fino a 15.000 euro per ogni dichiarazione non veritiera. E hanno l’obbligo di stipulare una polizza assicurativa con massimale non inferiore a 500.000 euro, per garantire, a beneficiari ed Erario, il risarcimento degli eventuali danni causati dalla loro attività. In sostanza, fermo restando che il primo soggetto chiamato a rispondere dell’indebita detrazione è il beneficiario, non sono esenti da responsabilità anche tutti gli altri soggetti coinvolti.

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