Imposte

Patent box, l’utilizzo degli Ip tra nuovo e vecchio regime

In caso di uso indiretto il vecchio regime decade con l’opzione per il nuovo. Ma le risposte e la bozza di circolare del Fisco non sembrano porre vincoli alla coesistenza dei due regimi

Nella risposta 2/2023 e nella bozza di circolare in pubblica consultazione l’Agenzia affronta il tema del passaggio tra vecchio e nuovo regime Patent box (Pb) nel caso di utilizzo diretto e indiretto. Il passaggio al nuovo regime è precluso in presenza di un accordo di ruling già sottoscritto o di autoliquidazione del beneficio in caso di utilizzo diretto, mentre si specifica che in caso di uso indiretto, in linea con il paragrafo 12.4 del provvedimento del 15 febbraio 2022, «il mero esercizio dell’opzione nuovo Pb (...) ha come effetto la tacita revoca dell’opzione per il precedente regime Pb e l’ingresso nel nuovo regime».

Al riguardo potrebbe sorgere il dubbio che, per chi ha un utilizzo indiretto, l’esercizio dell’opzione per il nuovo Pb comporti in tutte le circostanze un automatico decadimento dal vecchio regime, anche ove si voglia esercitarla solo per nuovi Ip (intellectual property). Ciò in quanto, secondo il provvedimento, la tacita revoca del vecchio regime opererebbe semplicemente a fronte dell’opzione per il nuovo Pb, e gli esempi della circolare e le risposte dell’Agenzia non sembrano richiedere contestualmente la rinuncia al precedente regime (per cui vi è una specifica casella nei modelli dichiarativi).

Risposte e interpretazioni

Già nelle risposte del 15 giugno 2022 (Telefisco) e n. 413/2022, e nella stessa bozza di circolare, l’Agenzia ha chiarito che, ferma restando la validità dell’opzione secondo il vecchio regime, non è preclusa la facoltà di applicare il nuovo Pb su beni diversi da quelli già oggetto della precedente opzione. Le risposte e la bozza di circolare non sembrano porre vincoli alla coesistenza dei due regimi anche per l’utilizzo indiretto.

Un’interpretazione restrittiva sarebbe anche oltremodo penalizzante in quanto, nella stragrande maggioranza dei casi, un eventuale passaggio automatico al nuovo regime, che è basato sulla maggiorazione dei costi, significherebbe ridurre drasticamente se non azzerare il beneficio derivante dall’utilizzo indiretto dei “vecchi” Ip, in quanto normalmente i maggiori costi di sviluppo sono sostenuti prima che l’Ip sia agevolabile/tutelabile. Inoltre, si verrebbe a creare una disparità di trattamento tra utilizzo indiretto e diretto, in relazione alla possibilità di far coesistere nuovo e vecchio Pb, difficilmente giustificabile.

In conclusione, anche per l’utilizzo indiretto vi dovrebbe essere la facoltà di optare per il nuovo Patent e mantenere contemporaneamente l’opzione già esercitata secondo il vecchio regime. A tale proposito, il contribuente dovrebbe barrare la casella nuovo Pb per esercitare l’opzione sui nuovi Ip, senza barrare la casella di rinuncia al vecchio regime (per gli Ip sorti ante 2021). La scelta di predisporre il set documentale, che come affermato dalla bozza di circolare è una facoltà del contribuente per fruire dell’esimente sanzionatoria, potrà aiutare a chiarire il perimetro degli Ip per cui si vuol far valere il vecchio o il nuovo regime. Peraltro, sempre secondo la bozza di circolare, un’eventuale rinuncia al vecchio regime varrebbe per tutti gli Ip cui si riferisce l’opzione.

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