Controlli e liti

Il contrasto al riciclaggio estende l’area di punibilità

Approvata la bozza di decreto che recepisce la direttiva europea sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale

di Valerio Vallefuoco

Nella seduta del 5 agosto scorso il Consiglio dei ministri ha approvato la bozza di decreto legislativo per il recepimento anche in Italia della direttiva (Ue) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale.

Secondo il Governo con tale provvedimento si andranno ad ampliare gli strumenti di contrasto al riciclaggio dei proventi illeciti. Si estenderà altresì l’applicazione dei reati di ricettazione, riciclaggio, auto riciclaggio e reimpiego a tutti i proventi, frutto di reato, compresi i delitti colposi e le contravvenzioni.

Il termine di recepimento di tale direttiva che era molto attesa dagli esperti del settore era già scaduto dal 3 dicembre 2020, lo strumento che ha concesso al Governo la delega per poter provvedere però è stata approvato solo il 22 aprile 2021,con la legge n. 53 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020) che poi è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 97 del 23 aprile 2021. Pertanto il Dicastero competente si è messo subito all’opera e ha licenziato un testo da sottoporre al Consiglio dei Ministri cercando di fare il possibile per la sollecita attuazione di una direttiva il cui termine di recepimento era scaduto da oltre otto mesi su una materia sensibile come la lotta al riciclaggio all’interno dell’Unione europea a cui la Commissione europea dedica particolare attenzione tanto da comunicare un nuovo piano di azione lo scorso 20 luglio proprio con lo scopo di sconfiggere la criminalità finanziaria.

Proprio secondo la direttiva gli Stati membri dovranno comunicare alla commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che hanno adottato.

La bozza di decreto legislativo approvata in via preliminare dal Consiglio dei ministri sarà soggetta al parere obbligatorio anche se non vincolante delle commissioni parlamentari competenti.

Nella stesura del testo mentre è sicuramente apprezzabile il tentativo di aggiungere alla legislazione italiana già all’avanguardia nel settore della lotta al riciclaggio con il diritto penale solo alcuni elementi interativi del diritto Ue, sarebbe auspicabile una maggiore aderenza alla dettagliata descrizione dei reati presupposto e delle nozioni e definizioni uniformi di reato di riciclaggio, nonché di una migliore specificazione delle ipotesi aggravate.

Nello specifico nella direttiva Ue oltre alle utili definizioni di attività criminosa e di riciclaggio è stato previsto un elenco di reati presupposto che in ogni caso devono essere considerati ai fini del riciclaggio e gli stessi sono: la partecipazione a un gruppo criminale organizzato e al racket; il terrorismo; la tratta di esseri umani e traffico di migranti; lo sfruttamento sessuale; il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope; il traffico illecito di armi; il traffico illecito di beni rubati e altri beni; il traffico illecito di beni rubati e altri beni; la corruzione, compreso qualsiasi reato di cui alla convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri della Ue; la falsificazione di moneta; la contraffazione e la pirateria dei prodotti; i reati ambientali; l’omicidio e le lesioni gravi; rapimento e sequestro di persona e presa di ostaggi; rapina, furto contrabbando; i reati fiscali relativi a imposte dirette e indirette, conformemente al diritto nazionale; estorsione contraffazione, pirateria; abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato; criminalità informatica .

Infine nella direttiva sono previste due casistiche specifiche di responsabilità aggravata : la prima se il reato è stato commesso nell’ambito di un’organizzazione criminale ai sensi della decisione quadro 2008/841/Gai, la seconda se l’autore del reato è un soggetto obbligato ai sensi della normativa antiriciclaggio ed ha commesso il reato nell’esercizio della sua attività professionale.

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