Imposte

Piattaforme marine, individuati i 26 Comuni destinatari del 3 per mille dell’Impi 2020 e 2021

Da quest’anno l’imposta, che si applica dal 2020 su tutte le piattaforme marine ubicate nel mare territoriale, sarà da versare in due rate

di Luigi Lovecchio

Approvato e in corso di pubblicazione il decreto del Mef che individua i Comuni competenti ai fini dell’attribuzione del gettito dell’Impi, la nuova imposta sulle piattaforme marine, relativo agli anni 2020 e 2021.

Si ricorda che l’imposta si applica, a decorrere dal 2020, su tutte le piattaforme marine ubicate nel mare territoriale. La base imponibile è pari al valore contabile delle piattaforme medesime, determinato secondo le regole Ici (articolo 5, comma 3, Dlgs 504/1992). L’aliquota è fissa ed è pari al 10,6 per mille, di cui una quota corrispondente al 7,6 per mille va allo Stato e il restante 3 per mille ai Comuni.

Per le annualità 2021 e 2021, l’imposta è stata versata in un’unica soluzione, entro il 16 dicembre di ciascun anno, direttamente allo Stato, nelle more della individuazione dei Comuni di riferimento. Con il provvedimento in esame si procede pertanto a individuare, sulla base di specifici criteri di georeferenziazione, i 24 comuni costieri territorialmente competenti per le piattaforme marine e i due Comuni competenti per i rigassificatori.

Nel decreto è precisato pertanto che entro 30 giorni dalla pubblicazione dello stesso, le imprese proprietarie delle piattaforme devono trasmettere al Mef, via pec, i dati relativi all’imponibile e all’imposta afferenti a ciascun bene, relativamente ai pagamenti effettuati nel 2020 e nel 2021. Sulla base di tali dati, il Dipartimento delle finanze provvederà, nei successivi 30 giorni dalla ricezione della comunicazione del contribuente, ad attribuire il gettito a ciascun Comune di riferimento, ovviamente, per la quota ad esso spettante (il 3 per mille).

A partire da quest’anno, invece, si applica la disciplina a regime che prevede che l’imposta si versi in due quote, il 16 giugno e il 16 dicembre, in coincidenza con le scadenze dell’Imu. Il pagamento va effettuato utilizzando questa volta il codice tributo dello Stato (3970), per la quota del 7,6 per mille, e quello del Comune competente, per la parte del 3 per mille.

Si ricorda, inoltre, che le attività di controllo sono esercitate esclusivamente dai comuni, ai quali spettano per intero le somme così acquisite (imposta, sanzioni e interessi). Per quanto non previsto, si applicano le regole Imu, con l’effetto che, ad esempio, la sanzione edittale per l’omesso versamento è il 30%, in caso di pagamento oltre i 90 giorni di ritardo, o il 15%, entro tale soglia temporale. Anche la disciplina del ravvedimento è la stessa, con la precisazione che i pagamenti eseguiti in tale sede devono seguire la sopra ricordata ripartizione tra Stato e comuni che vale in sede di versamento annuale spontaneo.

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