Visto di conformità, sì all’autorizzazione con la polizza stipulata dalla Stp
L’interpello 335 chiarisce che la polizza assicurativa obbligatoria può essere stipulata dalla Stp a favore dei soci; per l’invio è possibile utilizzare sia l’abilitazione Entratel della Stp sia quella del socio
Il professionista con partita Iva propria e abilitato ad Entratel può ottenere l’autorizzazione ad apporre il visto di conformità se produce una polizza assicurativa stipulata, a suo favore, dalla società tra professionisti di cui è socio.
Il caso
Una Stp ha come oggetto lo svolgimento dell’attività di commercialista e opera a livello nazionale attraverso studi professionali presenti in diverse città italiane, erogando tramite i propri soci servizi di consulenza aziendale, tributaria, giuridica, societaria e contabile, compreso il rilascio del visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali dei propri clienti. L’apposizione del visto di conformità avviene da parte dei singoli soci a ciò abilitati dalle Direzioni regionali; l’invio delle dichiarazioni, a cui è apposto il visto di conformità, avviene attraverso le chiavi Entratel del singolo socio.
Per il rilascio del visto di conformità il professionista deve allegare alla richiesta di autorizzazione la copia integrale della polizza assicurativa di responsabilità civile con massimale adeguato al numero dei contribuenti assistiti e al numero dei visti di conformità da rilasciare; il massimale, in base al Dm 164/1999, articolo 22 deve essere almeno pari a 3 milioni di euro.
Il quesito
La società chiede all’agenzia delle Entrate se può stipulare la polizza assicurativa, quale soggetto contraente, per conto dei singoli soci (assicurati) che procedono all’invio telematico delle dichiarazioni fiscali da loro vistate tramite le proprie abilitazioni Entratel, oppure se il contratto di assicurazione debba essere stipulato direttamente in proprio dal singolo socio in modo da far coincidere la figura dell’assicurato con quella del contraente.
La risposta dell’Agenzia
L’Agenzia evidenzia che l’articolo 22, del Dm 164/99 , nel descrivere le caratteristiche della polizza assicurativa, non dispone alcun espresso divieto a che la stessa sia stipulata da un
soggetto terzo a favore del professionista assicurato. Inoltre con la circolare 28/E/2014 è stato chiarito che, il professionista che presta attività in uno studio associato può utilizzare come garanzia ex articolo 22 del decreto 164/99, la polizza assicurativa stipulata dallo studio medesimo per i rischi professionali, purché la stessa preveda un’autonoma copertura a garanzia dell’attività prestata dai singoli professionisti e rispetti le condizioni di legge.
Per l’Agenzia quindi la Stp può stipulare, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 1890 e 1891 del Codice civile in qualità di contraente, le polizze assicurative a favore dei singoli soci che, dotati di una propria abilitazione Entratel, intendono essere iscritti nell’elenco dei soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità. È necessario però, precisano le Entrate, che sia garantita la copertura di tutti i rischi, ovvero sia previsto un massimale adeguato al numero dei contribuenti assistiti, al numero dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle certificazioni tributarie rilasciati. La polizza deve indicare i soci della Stp a favore dei quali è contratta e deve essere adeguata nel caso in cui vi sia, nel corso tempo, un incremento dei clienti.
L’Agenzia precisa infine che non rileva, invece, la circostanza che il socio utilizzi
l’abilitazione Entratel della Stp o la propria per l’invio della dichiarazione che ha
vistato.