Imposte

Università, formazione musicale e attività sportive: le novità nella «circolare Caf»

Il documento 24/E ricalca in larga parte le indicazioni fornite nel 2021 ma contiene alcune istruzioni innovative in relazione alle spese sostenute per i figli e gli studenti

Formazione musicale, pratica sportiva e spese universitarie, queste alcune delle novità contenute nella circolare 24/E del 7 luglio dell’agenzia delle Entrate, che riepiloga i principali documenti di prassi utili alla compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche.

Corsi universitari

Sul fronte delle spese universitarie, da segnalare le novità apportate dal decreto Miur 1324 del 23 dicembre 2021 che, da un lato, per gli atenei privati aumenta gli importi massimi di spesa di ciascuna area disciplinare e zona geografica; dall’altro, nell’allegato allo stesso decreto, aggiorna l’elenco dei corsi di laurea ai fini della detrazione.

Si rammenta che le spese per università statali non sono soggette a limiti per la detraibilità, al contrario delle spese per atenei privati.

Infine, è esclusa la detrazione di somme versate ad associazioni riconosciute dal Miur per il supporto tecnico-logistico finalizzato ad ottenere crediti formativi necessari all’accesso a concorsi pubblici. La posizione dell’Agenzia, anticipata dalla risposta all’interpello 840/2021, appare coerente con la natura della spesa, che non può essere inquadrata fra quelle di istruzione universitaria e nemmeno fra quelle per la frequenza di corsi di formazione universitari o accademici per il conseguimento di Cfu/Cfa per l’accesso al ruolo di docente per cui spetta la detrazione, come già chiarito nella circolare 7/E del 2021.

Formazione musicale

Debuttano nel 730 le spese per l’iscrizione annuale e l’abbonamento di ragazzi compresi tra 5 e 18 anni a conservatori musicali, istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (Afam) scuole di musica iscritte nei registri regionali, cori, bande e scuole di musica riconosciuti da una pubblica amministrazione, per lo studio e la pratica della musica.

La detrazione è del 19% con un tetto di spesa di 1.000 euro per ciascun ragazzo, a condizione che il reddito complessivo non superi i 36mila euro. La detrazione spetta anche per le spese sostenute per familiari fiscalmente a carico, con annotazione sul documento dell’eventuale quota di ripartizione tra gli aventi diritto.

Poiché i periodi di imposta sono unitari e non frazionabili (principio già espresso nella circolare 34 del 4 aprile 2008), il requisito dell’età si intende rispettato anche se sussiste solo per parte dell’anno e anche per le spese sostenute in tale anno dopo il compimento dei diciott’anni. Obbligatorio il pagamento tracciato e la conservazione della ricevuta del pagamento o dell’estratto conto della carta di debito/credito o prepagata.

Attività sportive

La circolare 24/E chiarisce anche, per la prima volta, che le spese per pratica sportiva per ragazzi di età compresa tra i 5 e i 18 anni sono detraibili al 19% anche se sostenute per i familiari a carico. In questo caso, vale la detraibilità proporzionale al reddito prevista dall’articolo 15, comma 3, del Tuir.

Sempre necessario il pagamento tracciato, resta valido anche in questo caso il principio di unitarietà del periodo d’imposta se il ragazzo ha compiuto 18 anni nel 2021.


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