Controlli e liti

Atto di accertamento unico per rettificare i redditi delle società coinvolte

Le perdite non utilizzate sono scomputabili dal maggior imponibile

di Davide Cagnoni e Angelo D’Ugo

L’adesione al regime del consolidato fiscale impatta anche sulla gestione degli accertamenti eseguiti verso le società che hanno esercitato l’opzione e sul successivo contenzioso. Infatti, la verifica fiscale può portare sia a una rettifica della dichiarazione di gruppo, sia a una contestazione sulla dichiarazione presentata da una singola società consolidata.

Un primo aspetto concerne la competenza degli uffici. In base all’articolo 40-bis del Dpr 600/73, la rettifica va eseguita dall’ufficio delle Entrate competente per la consolidata/consolidante per i redditi propri, con unico atto da notificare sia alla consolidante che alla consolidata presso il domicilio eletto ex articolo 119, comma 1, lettera c, del Tuir (circolare 60/E/07, par. 2.1).

Con l’atto di accertamento unico l’ufficio procede quindi a rettificare i redditi propri delle società aderenti al consolidato nazionale indicati nelle dichiarazioni presentate per l’annualità oggetto di verifica e a rideterminare il reddito del gruppo, oltre ad applicare sanzioni e interessi. Il pagamento delle somme derivanti da questo atto unico estingue l’obbligazione sia se eseguito dalla consolidante che dalla consolidata.

In presenza di una rettifica dell’imponibile consolidato, la consolidante ha la facoltà di scomputo dal maggior reddito accertato delle eventuali perdite fiscali non ancora utilizzate, fino a concorrenza del loro importo, presentando in via telematica il modello Ipec (provvedimento n. 133104/2014), entro 60 giorni dalla notifica dell’atto. Si considerano utilizzate e, quindi, non compensabili, anche le perdite riattribuite alle società che le hanno prodotte in caso di revoca o interruzione della tassazione di gruppo ex articolo 124 e 125 del Tuir.

Con tale istanza la società può chiedere che dai maggiori imponibili vengano scomputate le perdite del consolidato, relative al periodo d’imposta oggetto di rettifica, non usate alla data di presentazione del modello, nonché le perdite pregresse del consolidato che, essendo nell’esclusiva disponibilità della consolidante, sono state indicate nel quadro CS del modello Cnm. La procedura prevede quindi che, dopo aver riscontrato l’utilizzabilità delle perdite, il Fisco le scomputi dall’imponibile accertato riducendo così l’importo delle perdite riportabili (articolo 84, Tuir) indicate nell’ultima dichiarazione dei redditi presentata. In tal modo, le perdite scomputate escono dalla disponibilità della società e non potranno essere riportate ulteriormente in avanti nel periodo d’imposta successivo.

Ai fini dichiarativi, ipotizzando che l’invio dell’istanza sia avvenuto a dicembre 2020, la consolidante dovrà:
O indicare nel modello Cnm 2021 (primo modello successivo all’istanza; circolare 27/E/2011, par. 5.4) le perdite richieste in diminuzione con il modello Ipec;
O indicare nel rigo CS7 del modello Cnm 2021, distintamente per tipologia, le perdite già evidenziate nel rigo CS1 del modello Cnm 2020 di cui è stato chiesto l’utilizzo in diminuzione dai maggiori imponibili (rigo US8 del modello Ipec);
O compilare il rigo CS1 del modello Cnm 2021 riferito alle perdite non compensate, conteggiando l’importo al netto delle perdite indicate nel rigo CS7.

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