Transazione fiscale, omologa forzosa senza incertezze
Le novità introdotte con articolo 20 del Dl 118 del 2021 in caso di voto contrario o di rigetto della proposta
Sempre più di frequente le norme tributarie presentano notevoli complessità e molteplici sono le loro possibili interpretazioni. Molto spesso necessitano di ulteriori disposizioni che ne specifichino la portata e il significato. Ciò anche in virtù del fatto che la dialettica politica da cui deriva la formulazione delle previsioni legislative è articolata, visto la necessità di contemperare le differenti istanze rappresentate.
Una delle norme che, alla luce delle diverse interpretazioni fornite in questi mesi dall'amministrazione finanziaria, dalla giurisprudenza e dalla dottrina, ha indotto il legislatore a formulare un chiarimento è rappresentata dall'articolo 180, comma 4, della legge fallimentare, così come modificato dalla legge n. 159 del 2020, che disciplina l'omologazione forzosa della transazione fiscale e contributiva nel concordato preventivo.
La modifica è stata introdotta dall'articolo 20 del Dl 118 del 2021, ora all'esame del Parlamento per la conversione in legge, il quale sostituisce l'espressione «il tribunale omologa il concordato preventivo anche in mancanza di voto» con «il tribunale omologa il concordato preventivo anche in mancanza di adesione». Ciò per precisare che, al ricorrere di determinate condizioni, il tribunale può omologare forzosamente la transazione fiscale e contributiva anche in caso di voto contrario o di rigetto della proposta da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatoria e non solo in caso di assenza di voto o di adesione.
Questa formulazione non dà adito a dubbi e perplessità. Sono infatti noti il dibattito di questi mesi e le differenti posizioni assunte da amministrazione finanziaria, dottrina e giurisprudenza. Pertanto, è da escludere che il legislatore abbia approvato una norma che non abbia un intento chiarificatore. Inoltre, l'articolo 20 del medesimo Dl prevede l'estensione delle sanzioni penali relative ai reati fallimentari anche al caso dell'omologazione forzosa della transazione fiscale e contributiva nell'ambito dell'accordo di ristrutturazione del debito. Tale rilevante novità, in un'ottica complessiva e di sistema, rappresenta un contrappeso all'esplicita estensione dell'omologazione forzosa della transazione fiscale e contributiva anche in caso di voto contrario o di rigetto della proposta.
Dopo tali modifiche, desta perplessità che sussistano ancora dubbi interpretativi, almeno per quanto concerne questi aspetti, anche perché, specialmente di questi tempi, la transazione fiscale e contributiva assume un significato particolarmente rilevante, sia in un'ottica di migliore soddisfacimento dei crediti fiscali che di valorizzazione, ove possibile, della continuità aziendale.
Considerato che il legislatore ha assolto il compito a cui è stato chiamato, è lecito attendersi un comportamento conseguente da parte dell'amministrazione finanziaria e dei competenti organi giurisdizionali. In particolare, entrambi non dovrebbero, ai fini della valutazione della proposta e dell'omologazione forzosa, soffermarsi su precedenti comportamenti illeciti del contribuente, ma solo concentrarsi sulla convenienza economica della proposta stessa in luogo della liquidazione giudiziale.
È quindi auspicabile che, alla luce della novella normativa, l'agenzia delle Entrate intervenga per aggiornare la circolare n. 34 del 2020, al fine di interpretare correttamente la volontà del legislatore e la ratio della norma. In tal modo, si eviterà di considerare una previsione legislativa inutiliter data. Diversamente, si frustrerebbe il chiaro intento del legislatore di affrontare il tema della crisi d'impresa in maniera innovativa per raggiungere un positivo equilibrio tra tutela dei crediti fiscali e garanzia della continuità aziendale.