Adempimenti

Nel contratto il pagamento con bonifico al posto del Pos

Il compenso pagato tramite canale bancario assicura la tracciabilità

La mancata accettazione di pagamenti con carta di pagamento - sanzionata a partire dal 30 giugno prossimo - comporta che i soggetti obbligati (commercianti, artigiani e professionisti) si dotino di un Pos entro questa data, qualora non ne abbiano ancora uno. Tuttavia, considerata la struttura della norma, alcuni professionisti ed imprese (in particolare coloro che operano con clienti business) potrebbero legittimamente evitare l'adempimento. L’articolo 15, comma 4-bis, del Dl 179/2012, infatti, collega l’applicazione delle sanzioni alla mancata accettazione di pagamenti effettuati attraverso carte di pagamento. Modalità questa che però potrebbe essere esclusa a priori negli accordi contrattuali, in favore ad esempio di altri mezzi di pagamento (quali ad esempio il trasferimento di denaro tramite canale bancario).

I lavoratori autonomi instaurano con i propri clienti un rapporto di tipo privatistico regolato dagli articoli 2230 e successivi del Codice civile. Inoltre, sono liberi di decidere se accettare o meno un incarico e possono fissarne le condizioni, naturalmente sempreché siano accettate dalla controparte.

Quindi, posto che vi sia accordo tra le parti, si può contrattualmente stabilire, oltre all’oggetto della prestazione e modalità di esecuzione dell’opera, anche i termini e il metodo di pagamento da osservare, ad esempio tramite bonifico bancario.

Nella maggior parte dei casi anche per le aziende il rapporto fornitore cliente è libero e nel redigere un accordo standard si può prevedere uno specifico metodo di pagamento. Peraltro è già quanto comunemente avviene nei contratti a prestazioni continuative.

In linea teorica, in tali accordi si potrebbe prevedere anche il contante come forma di pagamento, ma in questo caso occorrerebbe tener conto della soglia di 1.999,99 euro, degli effetti delle operazioni artificiosamente frazionate e in generale della disciplina antiriciclaggio.

Operativamente, professionisti e aziende possono verificare le clausole indicate nei propri contratti già sottoscritti e ancora in corso. In particolare andrebbe controllato se la formula utilizzata, ad esempio di pagamento tramite bonifico bancario, sia una mera facoltà o viceversa sia l’unica modalità da seguire.

In ogni caso, anche ove questa previsione mancasse (o fosse una facoltà), si potrebbe comunque redigere e far sottoscrivere un addendum al contratto originario in cui indicare le specifiche modalità di versamento richieste a partire da una certa data. Soluzione questa certamente più facile da implementare per consulenti o per coloro che abbiano una ristretta base di clienti, considerati anche i tempi stretti.

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