Controlli e liti

Rimborso Iva dal portale elettronico anche con il rappresentante fiscale

La sentenza 438/6/2022 della Ctr Abruzzo: la nomina da parte della società estera non può essere equiparata a un centro di attività stabile

La nomina di un rappresentante fiscale non preclude al soggetto non residente la facoltà di chiedere il rimborso Iva mediante la procedura del portale elettronico. Il principio, che da poco tempo sembrerebbe sostenuto presso l’amministrazione tributaria (si veda anche la risposta a interpello 359/2021), è infine accolto anche dalle corti di merito.

La sentenza 438/6/2022 della Ctr Abruzzo si può leggere in quest’ottica, in allineamento all’interpretazione interna e in conformità alla posizione unionale (cfr. Cgue, sentenze causa C-323/12 e causa C-242/19).

La vicenda esaminata

Il caso è quello di una società di diritto belga a cui il fisco italiano nega il rimborso chiesto in base all’articolo 38-bis2 Dpr 633/1972 quale soggetto non residente. Il motivo alla base del diniego sta nel fatto che, secondo le Entrate, non è possibile richiedere un rimborso in relazione a fatture emesse da fornitori italiani, nei confronti di soggetti diversi – i.e. rappresentante fiscale italiano ed identificativo Iva francese del soggetto belga – rispetto alla società non residente che ha presentato l’istanza di rimborso.

In primo grado, i giudici di merito sposano la tesi dell’Agenzia, ritenendo che l’aver utilizzato un numero di partita Iva italiano o francese per individuare un soggetto non residente di nazionalità belga renda inammissibile l’istanza di rimborso per carenza di legittimità in capo a quest’ultima. In conseguenza del fatto che la società belga ha acquistato merce per poi rivenderla a soggetti residenti, la corretta procedura avrebbe dovuto consistere nell’esercizio, tramite l’identificativo Iva italiano, del diritto alla detrazione Iva sugli acquisti effettuati, in occasione delle liquidazioni periodiche e della dichiarazione annuale Iva presentata in Italia (mentre l’identificativo Iva francese avrebbe dovuto chiedere il rimborso Iva tramite istanza da presentarsi attraverso il portale web francese).

In secondo grado, la Ctr per l’Abruzzo si pronuncia, invece, pro-contribuente, riconoscendo il diritto al rimborso Iva alla società stabilita in Belgio e senza stabile organizzazione in Italia, anche se la stessa ha qui nominato un rappresentante fiscale, poiché la sua nomina non può essere equiparata a un «centro di attività stabile».

Il precedente di Cassazione

La sentenza in commento trova fondamento dalla precedente pronuncia di Cassazione (ordinanza 21684/2020) e nell’orientamento dei giudici europei anzi citato, per cui la norma interna (nello specifico l’articolo 38-bis2 del Dpr 633/1972) deve essere letta conformemente alle norme unionali, nel senso di non poter negare il rimborso dell’Iva al soggetto non residente per il semplice fatto di aver nominato un rappresentante fiscale identificato ai fini Iva nello Stato in cui si chiede il rimborso.

Le istanze di non residenti

La sentenza offre, inoltre, l’occasione per fare il punto sul tema, considerato che non sempre il Fisco italiano, come nel caso di specie, si mostra ben disposto nei confronti delle istanze di rimborso presentate dai non residenti in presenza di un loro identificativo Iva italiano.

Un caso è quello della risposta interpello 339/2020 in cui l’Agenzia, in merito alla corretta procedura da adottare per richiedere il rimborso dell’Iva assolta nello Stato membro, ha negato la possibilità di avvalersi della procedura all’articolo 38-bis2 a una società non residente in Italia ma ivi identificata. Ciò in quanto tale soggetto aveva già presentato la dichiarazione Iva con la partita Iva italiana, andando così ad operare una scelta circa la modalità “fisiologica” con cui chiedere il rimborso.

A ben vedere, già tale posizione sembrerebbe allineata a quanto sostenuto in sede giurisprudenziale, in quanto riconosce, a monte, al soggetto non residente la facoltà di ricorrere alla procedura di rimborso attraverso il portale elettronico anziché al rimborso di cui all’articolo 38-bis del Dpr 633/1972 (procedura più onerosa), pur in presenza di un identificativo Iva italiano.

La procedura semplificata

Dunque, volendo fare il punto circa i casi in cui è concesso, o meno, il rimborso Iva tramite la procedura semplificata, dopo aver valutato le diverse interpretazioni, non si può che ritornare sul dato letterale.

Pertanto, in base all’articolo 38-bis2 del Dpr 633/1972, in conformità dell’articolo 171 della direttiva 2006/112/Ce e delle norme della direttiva 2008/9/Ce, un soggetto Ue non può attivare la procedura solo nei seguenti casi:

• presenza in Italia di una sua stabile organizzazione;

• effettuazione in Italia di operazione attive.

Quest’ultima condizione è derogabile quando si tratta di prestazioni di trasporto e delle relative operazioni accessorie; di operazioni per le quali l’imposta è assolta dal cessionario/committente in reverse charge; di operazioni effettuate ai sensi dell’articolo 74-septies (ovvero tramite il regime Oss o Ioss); di cessioni intraUe (articolo 41 del Dl 331/1993); cessioni all’esportazione (articolo 8 Dpr 633/1972).

I soggetti extra Ue

Stesso discorso e stessi principi si applicano nei casi in cui le richieste di rimborso Iva sono avanzate da soggetti extra Ue. La norma di riferimento è quella successiva dell’articolo 38-ter che opera, però, con una limitazione in più rispetto alla precedente. Infatti, affinché un soggetto extraUe possa chiedere in rimborso l’Iva sugli acquisti pagata in Italia, oltre alle condizioni previste dall’articolo 38-bis2, è anche necessario che sussista una condizione di reciprocità con lo Stato in cui è stabilito l’operatore. Si ricordi che, ad oggi, tale condizione esiste solo nei confronti di tre Paesi non appartenenti all’Ue, ovvero la Svizzera, la Norvegia e Israele. Sicché, per gli operatori stabiliti nei restanti Paesi extraUe, non operando l’articolo 38-ter, il rimborso può essere chiesto solo per il tramite di un rappresentante fiscale, secondo le regole di cui all’articolo 38-bis Dpr 633/1972.

Al riguardo, ancora due osservazioni. Da un lato, sembrerebbe che la Corte di giustizia abbia comunque esteso il rimborso dell’Iva per i soggetti passivi extraUe agli operatori che risiedono nei Paesi aderenti al Gats (sentenza C-335/05). Dall’altro, in seguito alla modifica all’articolo 38-ter ad opera del Dlgs 83/2021, i rimborsi Iva ai non residenti, che abbiano aderito ai regimi speciali Oss e Ioss sono concessi «anche in assenza della condizione di reciprocità ed ancorché abbiano effettuato nel territorio dello Stato operazioni nell’ambito di detti regimi speciali».

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