Imposte

Advisor finanziari, nelle prestazioni complesse esclusa l’esenzione Iva

Le risposte a interpello 360, 361 e 364 definiscono il perimetro della consulenza nelle operazioni di M&A

L’attività di consulenza finanziaria prestata dall’advisor si qualifica come attività di consulenza quando riguarda complessivamente un incarico di assistenza e consulenza in operazioni di mergers and acquisitions (M&A). L’agenzia delle Entrate è intervenuta sul tema dell’attività di consulenza finanziaria prestata dagli advisor finanziari, rispondendo a diverse istanze di interpello, il cui comun denominatore è stata l’esatta qualificazione ai fini Iva dell’attività prestata dall’advisor e, in particolare, la possibilità di qualificare tale attività come esente da Iva.

Nelle diverse risposte è stato analizzato anche il ruolo di ulteriori soggetti coinvolti nell’operazione da parte dell’advisor ovvero dell’attività prestata da questi agli operatori del risparmio gestito, quali Sgr e Sicaf, cercando di capire se tali attività possano essere annoverate fra le prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione (relative a operazioni su azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e a quote sociali) a cui il decreto Iva riconosce l’esenzione «oggettiva».

Nella risposta a interpello 361/2022 l’agenzia delle Entrate ha chiarito che per definire l’esatto oggetto delle prestazioni rese dall’advisor e dal soggetto da questi eventualmente coinvolto nell’espletamento dell’attività, occorre fare riferimento al mandato che l’advisor ha ricevuto dal cliente. In particolare, al fine di qualificare tali prestazioni come mediazione o intermediazione relative a titoli, il prestatore deve fare il necessario perché due parti concludano un contratto, senza che lo stesso abbia un proprio interesse riguardo al contenuto del contratto stesso. Quando l’imparzialità della mandataria manca, non può ravvisarsi l’attività di mediazione e la sua prestazione va inquadrata quale «obbligazione di fare, non fare e permetter» da assoggettare a Iva con aliquota ordinaria.

Nella risposta 360/2022 l’agenzia delle Entrate afferma che nel contratto esibito dall’istante (advisor finanziario) emerge una complessa attività di consulenza, nell’ambito della quale l’eventuale attività di intermediazione si pone come un «di cui» e in quanto tale non va a inficiare la qualificazione dell’intera prestazione. Pertanto, secondo l’Agenzia, alle complesse prestazioni di consulenza non può essere riconosciuto il regime di esenzione Iva.

Infine, nella risposta 364/222 dopo aver chiarito i principi e i criteri cui attenersi per l’individuazione dei servizi riconducibili alla gestione dei fondi comuni di investimento cui spetta l’esenzione Iva, l’Agenzia ha chiarito che il servizio di concessione dei diritto d’uso di un software fornito esclusivamente per la gestione dei fondi comuni di investimenti, possa essere considerato specifico a tal fine e quindi esente da imposta.

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