Imposte

Solo i valori di natura finanziaria hanno impatto sull’agevolazione

Anche il credito di un leasing genera effetti, ma non il «cash pooling»

di Fabio Giommoni e Giorgio Gavelli

La rinuncia da parte dei soci ai crediti da finanziamento produce diversi effetti per la società ai fini dell’Ace ordinaria (aliquota 1,3%) e della Super Ace (aliquota 15%), tenendo presente che quest’ultima si applica soltanto nel periodo di imposta 2021 (per i soggetti “solari”) e nei limiti di un incremento netto del capitale proprio di 5 milioni di euro (senza considerare il limite del patrimonio netto di fine esercizio).
In particolare, per il calcolo dell’Ace ordinaria la conversione dei finanziamenti soci in patrimonio netto deve essere ragguagliata ad anno, mentre nell’ambito della Super Ace non è previsto alcun ragguaglio per cui, indipendentemente da quando la rinuncia si perfeziona, il beneficio ai fini dell’aliquota maggiorata si produce per l’intero importo oggetto di rinuncia.

La data certa
In entrambi i casi è opportuno attribuire data certa alla rinuncia, ad esempio mediante scambio di Pec. Per l’Ace ordinaria al fine di poter dimostrare, per il corretto ragguaglio annuale, il giorno in cui è stata effettuata la rinuncia; per la Super Ace allo scopo di dimostrare che la rinuncia è avvenuta nel periodo di imposta 2021 (e non successivamente).
Da tenere presente che, secondo le Entrate, valgono soltanto le rinunce dei crediti di natura finanziaria, poiché la circolare 21/E/2015 ha chiarito che l’apporto che origina dalla rinuncia ai crediti rileva solo nell’ipotesi in cui il credito rinunciato derivi da precedente finanziamento in denaro.

La natura del credito
Alcune recenti risposte ad interpello hanno fornito ulteriori dettagli sulla natura di credito finanziario: con la risposta n. 333/2022 è stato chiarito che ha effetto a questi fini anche un credito derivante da un leasing finanziario, precedentemente acquistato dal socio e poi fatto oggetto di rinuncia in favore della società. La risposta n. 396/2022 ha, invece, escluso la rilevanza di un credito derivante da una procedura di cash pooling, di tipo zero-balance, in quanto in tal caso il rapporto di credito-debito non ha natura di finanziamento.

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