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Piccola proprietà contadina in salvo con il diritto di superficie sul lastrico solare

La risposta a interpello 337/2022: la costituzione del diritto non comporta il venir meno della coltivazione diretta del terreno né l’utilizzo dei fabbricati rurali

La costituzione del diritto di superficie sul lastrico solare non fa perdere le agevolazioni della piccola proprietà contadina (ppc), a condizione che la coltivazione diretta del fondo su cui gli immobili sono collocati non venga meno. Lo ha chiarito l’agenzia delle Entrate con la risposta a interpello 337/2022.

La vicenda esaminata

In particolare, il caso preso in esame era relativo a una società agricola che aveva acquisito la proprietà di un fondo rustico, costituito da terreni agricoli e annessi fabbricati rurali strumentali, chiedendo in atto l’applicazione delle agevolazioni riconosciute alla piccola proprietà contadina in base all’articolo 2, comma 4-bis, del Dl 194/2009. Tali agevolazioni consistono nella applicazione dell’imposta catastale nella misura dell’1% sul valore del fondo trasferito e nell’applicazione delle imposte di registro e ipotecarie in misura fissa pari a 200 euro. Al fine di fruire della norma agevolativa, il cessionario si impegna a non cedere i terreni o a interrompere la conduzione prima che siano decorsi cinque anni dal momento dell’acquisto.

Nel caso prospettato, prima che fosse decorso il quinquennio di osservazione, la società acquirente aveva deciso di costituire e cedere ad altra impresa attiva nel settore della produzione di energia elettrica il diritto di superficie sui lastrici solari insistenti sui fabbricati. Tali lastrici sarebbero stati poi utilizzati dalla beneficiaria al fine di installare, gestire e manutenere un impianto fotovoltaico con sistema di accumulo, comprensivo di tutte le opere elettriche e civili necessarie ed opportune per l’accesso, installazione, conduzione e manutenzione dell’impianto e la sua connessione alla rete elettrica nazionale, telefonica o idrica.

Il proprietario degli immobili, infine, precisava che avrebbe continuato a coltivare e condurre direttamente i terreni agricoli, per un periodo non inferiore al quinquennio.

Il diritto di superficie

Il diritto di superficie rappresenta un diritto reale di godimento che grava e limita i diritti del proprietario del bene immobile. In particolare, il diritto di superficie consiste nel diritto per il beneficiario della possibilità di edificare sul bene ricevuto in diritto. Nel caso esposto, infatti, il beneficiario provvederà a costruire un impianto fotovoltaico.

Chiarisce l’Agenzia che la costituzione del diritto di superficie su terreni acquistati con le agevolazioni piccola proprietà contadina, prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipula dell’atto di acquisto agevolato, integra ipotesi di decadenza dall’agevolazione, in quanto viene meno il requisito della diretta coltivazione dei terreni da parte del concedente e perché il diritto di proprietà viene limitato dal diritto di superficie.

Non scatta la decadenza

Tuttavia, nel caso in esame, la costituzione del diritto di superficie non comporta il venir meno della coltivazione diretta del terreno, né l’utilizzo dei fabbricati rurali. Pertanto, la società proprietaria non incorre in alcuna decadenza.

Sebbene pertanto in generale, la costituzione di diritto di superficie integrerebbe una causa di decadenza dalle agevolazioni previste per la piccola proprietà contadina poiché il contribuente non sarebbe in grado di condurre i propri terreni, nel caso in cui la costituzione del diritto non infici la possibilità di condurre i terreni, non si incorre in nessuna decadenza.

Tale conclusione, condivisibile, permette di ritenere che anche nel caso di impianti agrovoltaici realizzati su strutture sopraelevate che consentano di proseguire nella conduzione dei terreni sottostanti, il proprietario del fondo acquisito non decada dalle agevolazioni riconosciute.