Imposte

Formazione esente da Iva, il nodo del riconoscimento

Gli orientamenti dei giudici e del Fisco non sono sempre allineati e coerenti con la Ue

di Marco Magrini e Paolo Parodi

Il regime di esenzione Iva per i servizi di formazione– anche a distanza – è subordinato ai requisiti oggettivi dell’attività formativa e soggettivi di colui che eroga la formazione (articolo 10, n. 20, del Dpr 633/72) o al profilo del soggetto committente (articolo 14, comma 10, della legge 537/93). Questo allo stato attuale è l’ordinamento domestico, in attesa di vedere l’evoluzione applicativa delle disposizioni introdotte per il Terzo settore dal Dlgs 117/17 e della modifica con l’introduzione delle nuove regole nel comma 4 dell’articolo 10 per il non profit (conversione del Dl 146/21).

L’articolo 132, paragrafo 1, lettera i), della direttiva 2006/112/Ce subordina l’applicazione dell’esenzione al verificarsi di due requisiti, oggettivo e soggettivo. Le prestazioni devono essere:

1 di natura educativa dell’infanzia e della gioventù o didattica di ogni genere, compresa l’attività di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione professionale;

2 rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni.

I servizi di formazione o riqualificazione professionale, in linea con l’articolo 44 del regolamento Ue 282/2011, comprendono le prestazioni didattiche direttamente relative a un’attività commerciale o professionale, nonché le prestazioni didattiche per la formazione e l’aggiornamento professionale.

La Corte di giustizia Ue ha chiarito che i servizi educativi e formativi sono esentati solo se effettuati da enti di diritto pubblico aventi uno scopo di istruzione o da altri organismi riconosciuti dallo Stato membro interessato aventi finalità simili, sempre che questi organismi privati perseguano finalità simili a quelle degli organismi pubblici (sentenza 28 novembre 2013, causa C-319/12, punto 35).

Sempre secondo la Corte, l’insegnamento scolastico o universitario non comprende l’insegnamento della guida automobilistica impartito da una scuola guida, ai fini dell’ottenimento delle patenti per i veicoli delle categorie B e C1 (sentenza 14 marzo 2019, causa C-449/17). Da ciò è derivato l’adeguamento della norma domestica dal 1° gennaio 2020 (articolo 32 del Dl 124/19).

La Corte ha inoltre precisato che la lezione di un docente, a titolo personale, resa attraverso un istituto di istruzione, è esente da Iva solo se le lezioni sono impartite per proprio conto e sotto la propria responsabilità e rischio (sentenza 14 giugno 2007, causa C-445/05). Si applica inoltre il regime di imponibilità quando la prestazione resa da un docente – in qualità di libero professionista – a un istituto che organizza corsi scolastici o di formazione professionale vede l’istituto stesso assumersi ogni rischio per la gestione dei corsi (sentenza 28 gennaio 2010, causa C-473/08).

Giurisprudenza e prassi domestica hanno espresso orientamenti variegati, non sempre convergenti e allineati alle indicazioni della direttiva e della Corte in riferimento ai requisiti oggettivi e soggettivi, con le maggiori criticità interpretative legate alla verifica del presupposto e al concetto di riconoscimento per atto concludente.

Per i soggetti diversi dalle scuole paritarie o non paritarie, nonché dalle università, il riconoscimento non deriva dal solo accreditamento soggettivo dell’ente o società formatore, ma richiede anche il finanziamento e riconoscimento dello specifico corso di formazione, e i soggetti che svolgono tali attività potranno ottenere un riconoscimento anche per atto concludente (par. 3 e 5 circolare 22/E/2008), per le prestazioni approvate e finanziate da enti pubblici (amministrazioni statali, Regioni, enti locali, università, eccetera). Nel finanziamento della gestione e svolgimento del progetto educativo e didattico è insito il riconoscimento per atto concludente che si estrinseca nell’attività di controllo e di vigilanza da parte dell’ente sui requisiti soggettivi e la rispondenza dell’attività resa agli obiettivi formativi tutelati dall’interesse pubblico (si veda la risoluzione 52/E/21 in merito ai corsi di formazione professionale svolti dagli enti accreditati e finanziati da un fondo sottoposto alla vigilanza dell’Anpal). L’esenzione, in questi casi, è però limitata all’attività di natura educativa e didattica specificatamente approvata e finanziata e non si riflette sulla complessiva attività svolta dal soggetto.

Esenzione e imponibilità

1

Esenti i corsi dei privati

I servizi educativi e formativi sono esenti solo se effettuati da enti di diritto pubblico con uno scopo di istruzione o da altri organismi privati riconosciuti dallo Stato che soddisfino il requisito di perseguire finalità simili a quelle degli organismi di diritto pubblico (interpello 487/21)

2

Irrilevante la forma giuridica

La definizione «istituti o scuole» ha valore descrittivo: non è una indicazione tassativa dei soggetti ammessi a fruire dell’esenzione e non rileva la forma giuridica del soggetto che effettua le prestazioni didattiche (ris. 53/E/07)

1

Prestazioni professionali

È imponibile la prestazione resa da un docente, in qualità di libero professionista, a un istituto che organizza corsi di formazione professionale o scolastici (interpello 457/21)

2

Corsi fuori Regione

Sono imponibili i corsi per estetista svolti fuori dal territorio della Regione che li ha riconosciuti (interpello 85/21)

3

Lezioni di guida

L’insegnamento della guida automobilistica per patenti B e C1 è soggetto a Iva dal 1° gennaio 2020 (ris. 79/E/19)

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