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Pnrr, per i fondi contro la povertà educativa al Sud decisiva la qualifica di Ets

Tra i possibili candidati anche Onlus e Adv che stanno trasmigrando verso il Registro unico

Si chiarisce la platea dei beneficiari dei 30 milioni di euro stanziati dal Pnrr per gli enti del Terzo settore. Con le Faq, pubblicate il 13 gennaio, arrivano le prime precisazioni da parte dell’agenzia per la Coesione territoriale circa le modalità e i criteri di accesso all’avviso pubblico che prevede, fino a un massimo di 250mila euro, per ciascun ente che presenti progetti per combattere la povertà educativa nel Mezzogiorno nell’ambito del Pnrr (avviso 29 dicembre 2021).

A livello soggettivo, l’avviso circoscrive l’accesso ai soli enti del Terzo settore (Ets) che applicano le disposizioni del Codice del Terzo settore (Dlgs 117/2017 o Cts). Vale a dire agli enti che, iscritti nel nuovo Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts), assumono la qualifica di Ets e osservino la disciplina del Cts. Tale previsione deve, in ogni caso, coordinarsi con le tempistiche di avvio del Runts, operativo a decorrere dallo scorso 23 novembre (decreto del ministero del Lavoro 561/2021).

Il requisito della qualifica di Ets si deve, infatti, valutare con la circostanza che, ad oggi, sono una minoranza gli enti il cui procedimento di iscrizione nel Runts si sia perfezionato. La stragrande maggioranza degli enti non profit si trova, a ben vedere, in una fase transitoria di accesso al Runts, con tempistiche e modalità che variano a seconda della qualifica attualmente rivestita. Si pensi, ad esempio, alle organizzazioni di volontariato (Odv) e associazioni di promozione sociale (Aps). Quest’ultime sono a tutti gli effetti Ets in questa fase e, come tali, applicano già le disposizioni del Codice del Terzo settore. In questo senso, sebbene non siano ancora iscritti a rigore nel Runts ma stiano trasmigrando dai precedenti registri Odv/Aps, rientrerebbero tra i beneficiari dell’avviso in quanto espressamente inclusi nel novero degli Ets. Si tratta di un convincimento che trova conferma in quanto precisato nelle Faq dall’Agenzia. Quest’ultima, infatti, nel rispondere a un quesito circa la possibilità di accesso per gli enti religiosi civilmente riconosciuti, delimita l’ammissione ai soli enti che siano ricompresi nell’ambito soggettivo degli Ets, delineato dalla riforma all’articolo 4, comma 1, del Cts. Unica deroga, come chiarito anche nell’avviso, riguarda l’ipotesi in cui il progetto sia proposto in partnership con altri enti. In quest’ipotesi, è necessario che almeno due enti (su tre) siano Ets, di cui uno capofila.

Da chiarire, invece, l’accesso all’avviso da parte delle Onlus. Al pari delle Odv e Aps, questi enti, iscritti nell’Anagrafe unica, sono dotati della qualifica di Ets e applicano, in quanto compatibili con la disciplina del Dlgs 460/1997, le disposizioni del Cts. Con la conseguenza che anche le Onlus, nelle more dell’iscrizione al Runts, dovrebbero poter accedere ai finanziamenti stanziati con l’avviso. Una diversa impostazione, del resto, condurrebbe ad un’ingiustificata disparità di trattamento tra enti parimenti dotati della qualifica di enti del Terzo settore, secondo le previsioni stesse del Cts (articolo 101, comma 2, del Cts). In mancanza di una disciplina transitoria nell’avviso che chiarisca questi aspetti, sarebbe auspicabile una precisazione dell’Agenzia.