Professione

Revisori legali, l’ente di formazione comunica i crediti per il corso frequentato

Definita la modulistica per l’accreditamento da parte di società o enti per la formazione professionale continua dei revisori legali

di Federico Gavioli

Sul sito della revisione legale della Ragioneria generale dello Stato è pronta la modulistica aggiornata al programma 2023 per l’accreditamento, da parte delle società o enti interessati, per la formazione continua dei revisori legali; è quanto affermato con un comunicato del 9 febbraio, pubblicato sul sito del Mef - area revisione legale. Il programma annuale 2023 per la formazione continua dei revisori legali è stato adottato con determina 21513/2023 del Ragioniere generale dello Stato.

Il modello di istanza di accreditamento può essere scaricato dal sito www.revisionelegale.mef.gov.it ai fini dell’inoltro al Mef , dopo la compilazione e sottoscrizione, mediante posta elettronica certificata all’indirizzo accreditamento.revisionelegale@pec.mef.gov.it.

Composizione dei moduli di accreditamento

I moduli di accreditamento sono composti da una serie di dichiarazioni sottoscritte digitalmente da un qualificato rappresentante dell’ente che intende chiedere l’accreditamento o altro soggetto qualificato e riguardano:

a) la dichiarazione concernente il numero di dipendenti adeguato a garantire qualità e capacità di organizzazione della formazione offerta;

b) la dichiarazione concernente la comprovata esperienza, almeno triennale, nel campo della formazione professionale di studenti universitari, di professionisti nell’ambito giuridico – economico-aziendale e in particolare contabile, dei dirigenti e funzionari pubblici, nelle materie di cui all’articolo 4 del Dlgs 39 del 2010;

c) la dichiarazione concernente l’impiego di docenti di comprovata esperienza professionale nell’ambito di una o più materie fra quelle indicate al richiamato articolo 4 del Dlgs 39 del 2010; l’istanza dovrà comunque essere accompagnata dall’elenco dei docenti di cui l’ente intende avvalersi e dalle relative schede docente;

d) la dichiarazione concernente l’organizzazione ispirata a criteri di economicità della prestazione.

Non ci sono termini per l’invio delle dichiarazioni

Poiché la normativa vigente non prevede termini di presentazione delle istanze di accreditamento in relazione a ciascun periodo annuale di formazione, le istanze possono essere presentate in qualsiasi momento dell’anno formativo e l’elenco dei soggetti accreditati è di conseguenza soggetto a un aggiornamento continuo.

Il Mef, tuttavia, richiama l’attenzione degli enti candidati all’accreditamento sulla necessità che le relative istanze pervengano in tempi comunque compatibili con la realistica possibilità di tenere i corsi entro la fine dell’anno formativo di riferimento.

Termine per l’invio dei crediti dei revisori legali

Le comunicazioni riguardanti i crediti maturati da ciascun iscritto che ha frequentato i corsi presso gli enti accreditati sono esclusivamente a carico dell’ente formatore accreditato che è responsabile della correttezza e puntualità della comunicazione e dell’aggiornamento del registro. I crediti formativi maturati da ciascun partecipante dovranno essere trasmessi mediante file di formato Csv, il cui modello è allegato alla circolare n. 3 del 20 febbraio 2020 del Mef-Rgs, e trasmessi all’indirizzo Pec accreditamento.revisionelegale@pec.mef.gov.it entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento.

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