Imposte

Minimi e forfettari esonerati dall’obbligo di trasmissione

di Paolo Parodi e Benedetto Santacroce

Le esclusioni dall’invio del nuovo spesometro sono molto variegate, sia per quanto riguarda la platea soggettiva di riferimento sia per il tipo di operazioni. Ma andiamo con ordine. In termini più generali, si può affermare che sono esonerati dall’obbligo di comunicare i dati delle fatture tutti i soggetti che non configurano il presupposto soggettivo per l’applicazione dell’Iva, perché non esercitano attività d’impresa o di arti e professioni. Si tratta dunque, in prima battuta, dei soggetti non titolari di partita Iva italiana.

In questo contesto, però, bisogna considerare la casistica degli enti non commerciali, siano essi pubblici o privati, che sono titolari di partita Iva, perché esercitano sia attività rilevanti, sia attività non rilevanti. In questo caso, l’obbligo riguarda solo le operazioni relative alla sfera cosiddetta commerciale: si tratta di tutte le fatture emesse e di tutte le fatture ricevute per l’acquisto di beni e servizi destinati allo svolgimento esclusivo o promiscuo delle attività commerciali. Sono dunque escluse le fatture di acquisto relative alle attività cosiddette istituzionali e cioè non rilevanti ai fini Iva.

Sotto il profilo soggettivo sono poi esclusi i contribuenti in regime dei minimi e dei forfettari (come chiarito a Telefisco), che emettono fatture in esclusione da Iva. Niente invio anche per i produttori agricoli in regime speciale, ma solo se operano in zone montane.

Per i soggetti coinvolti nell’obbligo, in toto o in parte, una prima esclusione oggettiva riguarda tutte le fatture elettroniche che sono transitate per il sistema di interscambio: sicuramente tutte quelle ove l’acquirente sia una Pa destinataria per obbligo di fattura elettronica. Ciò comporta una pressoché totale esclusione dall’obbligo di comunicazione delle fatture ricevute per le amministrazioni pubbliche. Sono poi escluse le operazioni fuori campo Iva per assenza di uno dei tre presupposti per l’applicazione dell’imposta; tuttavia, se per esse è stata ricevuta fattura, questa va comunicata.

Esonero anche per gli acquisti documentati con carta carburante, anche se si tratta di operazioni in campo Iva, come sono esclusi tutti gli acquisti di beni e di servizi in campo Iva non documentati da fattura ma da ricevuta fiscale o scontrino.

Dal lato attivo, sono escluse le operazioni per le quali (legittimamente) non viene emessa fattura ma scontrino o ricevuta fiscale o ci si avvale di una normativa di esonero. Un esempio è costituito dalle operazioni esenti a fronte di opzione per la dispensa dagli obblighi di fatturazione (articolo 36-bis del Dpr 633/72); va però comunicata la fattura emessa per espressa richiesta del cliente.

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