Imposte

Manovra, il forfettario favorisce compensi e ricavi più alti

Il comma 54 della legge di Bilancio amplia il regime: dal 2023 soglia di accesso a 85mila euro. Il superamento del tetto di 100mila euro comporta l’uscita immediata dal regime agevolato

di Andrea Dili

Il comma 54 dell’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022 n. 197 (legge di Bilancio 2023) ridisegna il regime forfettario per le persone fisiche esercenti attività di impresa o arti e professioni attraverso due rilevanti modifiche al modello previgente.

La prima novità riguarda l’allargamento della platea dei beneficiari: se fino al 2022 l’accesso al regime di vantaggio era consentito a condizione di non aver oltrepassato la soglia di 65mila euro di ricavi/compensi realizzati nell’anno precedente, a partire dal 2023 tale valore viene innalzato a 85mila euro. In merito va precisato che il nuovo limite è immediatamente operativo, considerando che nel 2023 potranno scegliere di utilizzare il forfettario tutti gli operatori economici che nel 2022 hanno realizzato ricavi/compensi fino a 85mila euro.

Una opzione che, secondo le stime dell’Ufficio parlamentare di bilancio, sarà esercitata da circa 60mila persone fisiche in partita Iva, considerati i possibili risparmi in termini di carico impositivo che il forfettario generalmente garantisce rispetto al regime ordinario Irpef, da cui si discosta sia nelle modalità di computo del reddito imponibile che in quelle di definizione dell’imposta. Si ricorda, infatti, che nel regime forfettario:

• il reddito imponibile viene determinato mediante l’applicazione di un coefficiente di redditività standard –variabile a seconda della tipologia di attività esercitata – al valore dei ricavi/compensi annui realizzati;

• l’imposta viene calcolata attraverso l’applicazione di una aliquota proporzionale del 15% (ridotta al 5% per i primi 5 anni di attività) al predetto reddito (dedotti i contributi previdenziali versati).

Una analisi, seppur sommaria, delle caratteristiche del forfettario consente di individuare con un buon grado di approssimazione i casi in cui l’utilizzo del modello potrebbe risultare particolarmente conveniente, anche alla luce del nuovo limite introdotto dalla legge di Bilancio:

• il meccanismo di forfetizzazione del reddito favorisce imprenditori e professionisti con strutture “leggere”, ovvero dotati di organizzazioni poco onerose, mentre penalizza coloro che investono nell’attività e sostengono costi di funzionamento non marginali;

• a parità di altre condizioni, la convenienza del forfettario aumenta all’aumentare del reddito, quindi i soggetti che ne trarranno più vantaggi saranno proprio coloro che si collocano nella fascia tra 65mila e 85mila euro di ricavi/compensi.

Per gli iscritti alla gestione artigiani e commercianti dell’Inps la convenienza viene ulteriormente amplificata per effetto dello “sconto” contributivo del 35% previsto, su opzione, a favore dei contribuenti forfettari.

La seconda novità introdotta dalla legge di Bilancio è un intervento sicuramente apprezzabile, poiché volto a rimuovere una delle principali distorsioni del modello previgente: fino al 2022, infatti, potevano beneficiare del forfettario anche redditi molto cospicui, considerato che l’uscita dal regime era prevista a partire dall’anno successivo a quello di superamento della soglia di 65mila euro (ora 85mila) di ricavi/compensi, indipendentemente dal loro ammontare.

A partire dal 2023, invece, coloro che conseguiranno ricavi/compensi annui superiori a 100mila euro usciranno dal forfettario a far data dallo stesso periodo d’imposta. In altre parole potranno verificarsi tre diverse situazioni:

• ricavi/compensi fino a 85mila euro permetteranno di usufruire del forfettario anche nell’anno successivo;

• ricavi/compensi compresi tra 85.001 e 100mila euro consentiranno di mantenere il forfettario per l’anno corrente, ma ne causeranno l’uscita nell’anno successivo;

• ricavi/compensi superiori a 100mila euro determineranno l’immediata uscita dal forfettario e l’applicazione del regime Irpef.

In quest’ultimo caso rientra in gioco anche l’Iva, che sarà dovuta a partire dalle operazioni che determinano il superamento del suddetto limite.

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