Adempimenti

Dichiarate idonee le aree soggette a bonifica

Privilegiate anche le piattaforme petrolifere in disuso e i capannoni

di Germana Cassar

Nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge delega 53/2021, il decreto approvato all’inizio conferma alcune caratteristiche delle aree dichiarate «idonee». Sono idonee le aree ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica non sostanziale e quelle oggetto di bonifica e i siti di interesse nazionale di cui all’articolo 242-ter del Codice dell’ambiente. Rientrano nel novero delle aree idonee anche le superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, e le aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluso le superfici agricole non utilizzabili. In tema di rinnovabili offshore, in attesa dell’adozione del piano per la gestione dello spazio marittimo, sono «aree idonee» le piattaforme petrolifere in disuso e l’area distante 2 miglia nautiche da ciascuna piattaforma, oltre ai porti, per impianti eolici fino a 100 MW, previa eventuale variante del Piano regolatore portuale. Eventuali aree non espressamente incluse tra quelle idonee non potranno essere dichiarate inidonee in sede di pianificazione territoriale o nell’ambito dei procedimenti autorizzativi per il solo motivo che non sono nel novero delle aree idonee, ma un eventuale diniego dovrà trovare una diversa motivazione.

Viene poi utilmente disposto il divieto espresso di moratorie o sospensioni dei termini dei procedimenti di autorizzazione. Si intende anche promuovere l’abbinamento tra fonti rinnovabili e sistemi di accumulo e l’installazione di impianti fotovoltaici con rimozione dell’amianto. Previste anche diverse modalità per incentivare e semplificare la produzione di biogas e biometano.

Ulteriori semplificazioni riguardano la creazione dello sportello unico digitale per le rinnovabili, finalizzato a coordinare e digitalizzare gli adempimenti per il rilascio delle autorizzazioni; la realizzazione presso il Gse di una piattaforma digitale per le aree idonee, in modo da supportare le attività di regioni e province autonome.

L’articolo 15 poi stabilisce che, dal 2022, una quota dei proventi annuali derivanti dalle aste di CO2 sarà destinata alla copertura dei costi di incentivazione delle fonti rinnovabili e dell’efficienza energetica, mediante misure che trovano copertura sulle tariffe dell’energia. È anche previsto che il Gme (il gestore dei mercati energetici) realizzi una bacheca informatica per promuovere la stipula dei contratti Ppa, gli accordi di compravendita di elettricità rinnovabile a lungo termine.

Completano il quadro giuridico anche le previsioni di recepimento della direttiva UE 2019/944 che introducono (i) nuove configurazioni delle comunità energetiche dei cittadini in modo coordinato con le disposizioni previste dalla direttiva 2001/2018 e (ii) la possibilità di istituire nuovi sistemi di distribuzione chiusi oltre che (iii) un sistema di approvvigionamento a lungo termine di capacità di accumulo. Rafforzati i diritti dei clienti finali in termini di trasparenza (delle offerte, dei contratti e delle bollette), per completare la liberalizzazione dei mercati al dettaglio salvaguardando i clienti più vulnerabili.

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