Imposte

La donazione di Sim alle scuole rientra tra i costi deducibili

La risposta a interpello 137/2023 dà il via libera a una società che, durante il periodo Covid, aveva fornito apparecchiature informatiche alle scuole per garantire la Dad

di Ilaria Ioannone e Gabriele Sepio

La donazione di Sim alle scuole rientra tra le spese deducibili. È il chiarimento reso dall’agenzia delle Entrate con la risposta a interpello 137/2023 a seguito di un quesito posto da una società che, durante il periodo Covid, aveva fornito apparecchiature informatiche alle scuole per garantire il corretto svolgimento delle attività didattiche a distanza (Dad) provvedendo all’acquisto di apposite Sim per assicurare il relativo servizio di connessione internet.

Nello specifico, l’istante si interroga sulla possibilità di dedurre dal proprio reddito le spese sostenute per le donazioni del servizio di connettività a favore degli studenti delle scuole pubbliche primarie e secondarie mediante la concessione in comodato d’uso ai singoli istituti di apposite Sim. A tal proposito, infatti, secondo la ricostruzione del contribuente potrebbero sorgere alcuni dubbi in merito all’applicabilità, nel caso di specie, di quanto previsto dall’articolo 27, comma 2, legge 133/1999 con riferimento ai beni ceduti alle popolazioni colpite da eventi straordinari non essendo in presenza di una vera e propria cessione delle Sim ma del solo traffico dati. Una situazione, questa, che d’altro canto – secondo l’istante – non farebbe venir meno il presupposto per la deduzione dei costi sostenuti per l’acquisto delle Sim trattandosi comunque di una cessione gratuita di un servizio propedeutico al corretto svolgimento della Dad che non rientrerà nella disponibilità dell’istante. Sul punto, l’Amministrazione al fine di fornire una risposta al quesito posto dal contribuente, si sofferma ad analizzare quanto previsto dalla normativa di riferimento.

L’articolo 27 della legge 133/1999 infatti, come chiarito dall’agenzia delle Entrate, consente di dedurre dal reddito d’impresa le erogazioni liberali in danaro per le popolazioni colpite da calamità, per il tramite di fondazioni, di associazioni, di comitati e di enti (comma 1) e, con riguardo alle cessioni gratuite di beni in natura, stabilisce la disapplicazione degli effetti fiscali legati alla destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa (comma 2). A parere dell’agenzia delle Entrate, le schede Sim rappresentano non il bene oggetto della stessa donazione, ma soltanto un servizio che ha consentito la fruizione della liberalità. In altri termini, le schede non costituiscono l’oggetto della cessione ma solo il supporto fisico per mezzo del quale veicolare il servizio agli studenti. Ciò posto, l’Agenzia condivide la soluzione del contribuente in merito alla deducibilità dei relativi costi, sul presupposto della “cessione” gratuita del servizio e dell’applicazione delle previsioni di cui all’articolo 27, comma 2 della legge 133/1999.

La risposta dell’agenzia delle Entrate, se pur nel condivisibile intento di valorizzare la sostanziale natura liberale dell’operazione, non esplicita i termini dell’applicazione della disposizione all’articolo 27, comma 2, che sancisce, in relazione alla diversa ipotesi di cessione gratuita di beni, la non concorrenza degli stessi alla formazione del reddito (ferma restando la deducibilità dei costi sostenuti). In tal senso, l’Agenzia, in ragione della gratuità dell’operazione e della finalità legata alla situazione emergenziale, sembra estendere alle prestazioni di servizi in esame – pur in assenza di un espresso riferimento normativo - l’agevolazione che consente di mantenere “a monte” la deduzione del costo, in maniera analoga a quanto avverrebbe per le cessioni di beni in caso di applicazione del citato articolo 27, comma 2.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©