Imposte

Terreni, redditi esenti anche nel 2022 per gli Iap e i coltivatori diretti

Il Ddl di Bilancio proroga la detassazione per gli iscritti alla previdenza agricola

di Alessandra Caputo

Proroga al 2022 della detassazione ai fini Irpef dei redditi dominicali e agrari dichiarati dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (Iap), iscritti nella previdenza agricola. Lo prevede il disegno di legge di Bilancio per l’anno 2022.

Con il comma 44 della legge di Bilancio 232/2016, il legislatore ha previsto la non concorrenza alla formazione della base imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche per i soggetti in possesso della qualifica di coltivatore diretto o di Iap, purché iscritti nella previdenza agricola. L’agevolazione veniva prevista, inizialmente, per il triennio 2017-2019.

Successivamente, la legge 160/2019 (legge di Bilancio 2020) ha modificato il comma 44 citato prevedendo due novità: anzitutto, ha esteso al periodo di imposta 2020 la medesima detassazione e, in secondo luogo ha previsto per l’anno 2021 la concorrenza alla formazione della base imponibile dei redditi dominicali e agrari degli stessi soggetti, coltivatori diretti e Iap iscritti nella previdenza agricola, nella misura del 50 per cento.

Da ultimo, la legge di Bilancio 2021 (legge 178/2020) ha nuovamente modificato il comma 44 della legge 232/2016 abrogando la previsione della detassazione ridotta al 50% per l’anno 2021 e prevedendo, invece, la detassazione piena anche per quest’anno.

Ora, il Ddl di Bilancio interviene ancora una volta a modificare il comma 44; se la norma verrà confermata, anche per il 2022 gli agricoltori potranno non versare alcuna Irpef sui terreni da loro posseduti e/o condotti.

Come chiarito dall’agenzia delle Entrate in occasione di Telefisco 2017 (durante il quale questa norma è stata analizzata per la prima volta) l’esonero è applicabile esclusivamente a favore delle persone fisiche in possesso delle qualifiche agricole richieste e che producono redditi fondiari.

Ne consegue che non possono beneficiare dell’esonero i soci delle società agricole in nome collettivo e in accomandita semplice anche nel caso in cui abbiano optato per la tassazione su base catastale ai sensi dell’articolo 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in quanto il reddito che viene loro attribuito mantiene la natura di reddito di impresa. L’esonero resta, invece, applicabile ai soci coltivatori diretti e Iap delle società semplici.

Si ricorda, infine, che dall’anno 2019 l’esonero compete anche ai familiari coadiuvanti del coltivatore diretto purché appartenenti al medesimo nucleo familiare, iscritti nella gestione assistenziale e previdenziale agricola in qualità di coltivatori diretti e che partecipino attivamente all’esercizio dell’impresa familiare.

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