Imposte

Non imponibile Iva la cessione intra Ue tramite commissionario

La risposta a interpello 101 ammette il regime per il fornitore con un mandatario senza rappresentanza. Il set documentale predisposto dal cedente nazionale prova l’effettivo trasferimento dei beni

Non imponibile Iva la cessione intraUe effettuata tramite commissionario. La risposta a interpello 101/2022 chiarisce che il regime di non imponibilità delle cessioni intraUe ex articolo 41, comma 1, lettera a), del Dl 331/1993 si applica anche all’ipotesi in cui un fornitore italiano effettua vendite verso privati residenti in Stati membri diversi dall’Italia avvalendosi dell’ausilio di un operatore Ue che agisce, in forza di uno contratto di commissione, quale mandatario senza rappresentanza del primo.

In tal modo, l’Agenzia dichiara definitivamente superata la posizione assunta con la risoluzione 115/E/2001, secondo la quale, nelle circostanze appena descritte, il rapporto tra committente e commissionario è da assoggettarsi a Iva. Partendo dalla considerazione che nel rapporto di mandato senza rappresentanza opera una fictio iuris per cui i passaggi dei beni tra committente e commissionario (o viceversa) mantengono, in linea di principio, la stessa natura oggettiva e stesso regime impositivo, lo stesso dovrebbe valere anche nel caso di una cessione intraUe tramite commissionario. Del resto, vale lo stesso sul piano dell’export, in quanto è la norma stessa a qualificare cessione all’esportazione anche quella intercorrente tra il committente e il commissionario, oltre che quella tra quest’ultimo e il cliente finale (articolo 8, comma 1, lettera a, del Dpr 633/1972).

Sul piano operativo, l’Agenzia sembrerebbe validare, pertanto, la modalità di fatturazione proposta dall’istante, per cui il fornitore nazionale emette una fattura al commissionario Ue senza Iva e quest’ultimo emette fattura nei confronti del cliente finale residente in altri Stati Ue «con applicazione dell’Iva locale dello Stato di destinazione in ottemperanza alle norme ivi vigenti». Nessun cenno, tuttavia, è fatto alla possibilità che il commissionario possa avvalersi del regime Oss.

Infine, l’Agenzia approva anche il set documentale predisposto dal cedente nazionale a sostegno dell’applicabilità del regime di non imponibilità: la lettera di vettura del trasporto aereo (airwaybill), il documento di riepilogo delle spedizioni rilasciato dal trasportatore, l’attestazione del commissionario, unitamente alle fatture di vendita da questo emesse, alla documentazione bancaria, al documento fiscale emesso dalla società e ai modelli Intrastat, sono considerati mezzi di prova coerenti con quanto richiesto in passato nei documenti di prassi (circolare 12/E/2020) e, pertanto, idonei a provare che il bene è stato effettivamente trasferito dallo Stato del cedente a quello dell’acquirente finale.

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