Adempimenti

Mascherine detraibili nel 730 e Redditi PF solo se dispositivo medico

Tanti i casi di codice «Ad» errato per mascherine Ffp2 e Ffp3 non detraibili: documentazione da verificare

Attenzione ai dati della precompilata sull’acquisto di mascherine: il professionista deve controllare attentamente la documentazione tecnica a supporto, perché risultano casi di errata trasmissione con il codice «Ad» di mascherine Ffp2 e Ffp3, che non sono detraibili se non sono classificate come dispositivi medici.

Il contribuente che accetta e trasmette, senza modifiche di imponibile o imposta, la dichiarazione precompilata fai-da-te o tramite sostituto d’imposta non se ne deve preoccupare, perché sui dati precaricati non vi saranno controlli del Fisco. Ma per chi modifica i dati, e per i professionisti e Caf che trasmettono le dichiarazioni (e subiscono i relativi controlli), va attentamente verificata la documentazione tecnica a supporto dei vari acquisti di mascherine.

Le tre tipologie di mascherine

Il motivo è presto spiegato: non tutte le mascherine, anche se a norma in base alle disposizioni anti Covid-19, sono detraibili. Per capire quale trattamento fiscale possano avere bisogna ricordare che esistono tre distinte macro-classi di mascherine venduti durante la pandemia:

a. quelle classificate come Md (medical device, cioè dispositivi medici), alle quali vanno assimilate quelle autorizzate in deroga dall’Iss ai sensi dell’articolo 15, comma 2, Dl 18/2020;

b. quelle classificate come come Dpi (dispositivi di protezione individuale), alle quali vanno assimilate quelle autorizzate in deroga dal’Inail ai sensi dell’articolo 15, comma 3, Dl 18/2020;

c. infine, quelle delle «lavabili» o «di comunità» (articolo 16, comma 2, Dl 18/2020), la cui produzione e commercializzazione è consentita durante l’emergenza pandemica, ma che non sono né Dpi né Md e non possono essere usate in ambiente ospedaliero o assistenziale, né quando si hanno sintomi di infezione respiratoria.

Il trattamento fiscale

La terza categoria è la più semplice: le mascherine generiche, prive di marcatura Ce sicuramente non sono detraibili. Si tratta di prodotti che non devono rispettare alcuno standard di capacità filtrante, ma solo il requisito della non pericolosità come qualunque altro indumento; per tale ragione non hanno nessuna certificazione di efficacia e non sono utilizzabili sui luoghi di lavoro.

Le mascherine “chirurgiche” sono Md: come qualsiasi altro dispositivo medico sono considerate una spesa sanitaria detraibile (risoluzione 11/E del 6 maggio 2020). A patto, però, che rechino la marcatura Ce: che deve risultare dal documento di spesa (anche mediante indicazione della codifica «Ad» per l’invio al sistema Ts), oppure, in mancanza del codice «Ad», sullo scontrino deve risultare il riferimento alla direttiva 93/42/Ce relativa ai Md (o al regolamento Ue 2017/745 che l’ha sostituita dal 14 maggio 2020).

Se scontrino o fattura non indicano «Ad» né il riferimento Ce, va verificato che sulla confezione o nella scheda tecnica sia indicato il marchio Ce e la conformità alla direttiva 93/42/CE o al regolamento Ue 2017/745, con indicazione della norma tecnica Uni En 14683-2019.

Le Ffp2/Ffp3 sono invece «filtranti facciali» generalmente classificati come Dpi. Sono infatti prodotte in conformità del regolamento Ue 2016/425, che disciplina i dispositivi di protezione; la norma tecnica di riferimento è la Uni En 149:2001+A1:2009. Non sono, pertanto, «dispositivi medici» e quindi non sono detraibili. Tuttavia nel corso del 2020 sono arrivate in commercio mascherine Ffp2 e Ffp3 che hanno la doppia classificazione, come DPI e come dispositivi medici: in questo caso sono detraibili, ma va conservata la prova (confezione o scheda tecnica) che provi la marcatura Ce anche come Dm.

Gli errori delle farmacie e gli obblighi di verifica di Caf e professionisti

Nella confusione dei primi mesi del 2020 i misuratori fiscali delle farmacie non distinguevano i vari tipi di mascherina, per cui spesso si usava la stessa dicitura (ad esempio «mascherina direttiva 93/42/Ce») per tutte le mascherine vendute, senza verificare l’esatta classificazione. Può quindi capitare che lo scontrino indichi una conformità Ce che non corrisponde alla esatta tipologia del prodotto. Se la farmacia per errore non ha trasmesso la spesa, ma la mascherina era detraibile, poco male: basterà correggere i dati nella precompilata. Ma che accade se, invece, per errore è stata trasmessa come spesa sanitaria una mascherina non detraibile?

Se il contribuente presenta la precompilata senza modifiche in proprio o tramite sostituto, non avrà conseguenze perché non subirà controlli. Ma se il dato viene modificato tutti gli scontrini per le mascherine andranno verificati con la documentazione tecnica, per accertarsi che si tratti effettivamente di dispositivi medici o mascherine autorizzate dall’Iss.

Caf e professionisti dovranno invece verificare attentamente, anche se lo scontrino indica «mascherine marcatura Ce» o simili: se dalla scheda tecnica o dalla confezione risulta che si tratta di mascherine «di comunità» (senza marcatura Ce) o di prodotti marcati Ce, ma come Dpi o, infine, di mascherine autorizzate in deroga dall’Inail, la detrazione dovrà essere esclusa e la precompilata rettificata.

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