Imposte

Fatture e studio associato condizionano il prelievo

La risoluzione 78/E/2009 è smentita dalle sentenze della Cassazione

di Giorgio Gavelli

Secondo le Entrate, muovendo dal principio di “attrazione” nel reddito di lavoro autonomo (articolo 50, comma 2, lettera c-bis, del Tuir), i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa esclusi dall’Irap sono soltanto quelli che non rientrano nell’oggetto dell’arte o professione esercitata dal contribuente, con la conseguenza che i compensi percepiti dal professionista per l’attività di sindaco concorrono sempre a formare la base imponibile Irap.

Queste affermazioni, risalenti ad oltre dieci anni fa (risoluzione 78/E/2009) non trovano riscontro nella giurisprudenza della Cassazione, dalla quale emerge più un aspetto probatorio, che ruota attorno alla possibilità di dimostrare (per chi agisce in via di rimborso) o di impostare la difesa (per chi subisce accertamenti) allegando gli elementi distintivi tra l’attività svolta come componente di un organo societario e la restante attività realizzata dallo studio professionale, anche eventualmente organizzato in forma di associazione collettiva.

Nella pratica si possono verificare le seguenti ipotesi:
1.
il professionista, titolare di uno studio “non organizzato”, ricopre anche (o soprattutto) incarichi societari;
2
il titolare di uno studio “organizzato” (ad esempio con diversi dipendenti) svolge anche attività di sindaco, amministratore, eccetera;
3.
il professionista, facente parte di uno studio associato, ricopre incarichi societari o giudiziali fatturandoli con la propria partita Iva ovvero (altra ipotesi) con la partita Iva dell’associazione professionale.

Nel primo caso non vi sono dubbi circa la mancanza di soggettività ai fini del tributo regionale. Poiché però, secondo la Corte, il principio di attrazione nell’ambito del reddito di lavoro autonomo dei compensi percepiti dagli incarichi societari (tipico dell’Irpef) non si estende all’Irap, anche nelle altre ipotesi si è ammessi a dimostrare che questi incarichi vengono svolti senza avvalersi della struttura organizzata con cui viene esercitata la propria attività “tipica”, purché sia possibile separare i relativi compensi netti dal totale.

Questo aspetto, già a suo tempo presente nella circolare n. 2/Ir/2008 del Cndcec, viene richiamato dalla norma di comportamento Aidc n. 215/2021, che allo scopo, suggerisce quanto segue:
Ola fattura emessa dall'associazione professionale deve recare l’indicazione del nome dell’associato e della carica di sindaco ricoperta;

Odeve essere possibile scorporare il compenso, al netto dei costi di diretta imputazione, ascrivibile alla carica di sindaco dalle restanti attività fatturate dall’associazione;

Oil professionista deve essere in grado di mostrare di non fruire, per la carica di sindaco, dei benefici organizzativi recati dalla sua adesione alla associazione.
A queste condizioni, in parallelo alla “graduale eliminazione” dell’Irap avviata con il percorso della riforma fiscale, potremo assistere anche a molte istanze di rimborso sul passato.

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