Controlli e liti

Non fanno scattare la rettifica i movimenti bancari contabilizzati

Per la Ctp Alessandria 49/2/2022 gli importi risultano inseriti nelle scritture e quindi «giustificati»

Gli importi regolarmente annotati nelle scritture contabili non possono rilevare negli accertamenti derivanti dalle indagini finanziarie di cui all’articolo 32, comma 1, numero 2, Dpr 600/73. Lo ha stabilito la Ctp Alessandria 49/2/2022 del 14 febbraio scorso (presidente Moltrasio, relatore Grillo).

Il caso riguarda un avviso di accertamento scaturito da una verifica fiscale, effettuata nei confronti di una Sas e dei suoi soci, con riferimento alle scritture contabili e alle movimentazioni bancarie. Proprio queste ultime, secondo l’ufficio, avrebbero evidenziato operazioni asseritamente prive di giustificazione e prelievi dai quali sarebbe derivata la rettifica del reddito di impresa a fronte di ricavi non contabilizzati e, a cascata, quelle dei redditi dei singoli soci.

Secondo la Ctp, la ripresa operata dall’ufficio vìola la disposizione contenuta nell’articolo 32, la quale prevede che i dati risultanti dalle movimentazioni bancarie siano posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli articoli 38, 39, 40 e 41 del Dpr 600/73, nel caso in cui non risultino dalle scritture contabili i prelevamenti o gli importi riscossi superiori a mille euro giornalieri ovvero a 5mila mensili.

Poiché nel caso in esame gli importi risulterebbero regolarmente annotati, gli stessi – secondo i giudici – non possono rilevare ai fini dell’attività svolta ai sensi dell’articolo 32 del Dpr 600/73.

La sentenza conferma l’orientamento espresso dalla Cassazione (sentenza 14420/2005) secondo cui «la presunzione di omessa fatturazione di ricavi conseguiti dal contribuente correlata agli accertati prelevamenti operati su c/c bancari, ritenuti uscite di cassa, deve ritenersi superata qualora, rispetto alle movimentazioni finanziarie, si fornisca giustificazione in ordine al transito e al conteggio in contabilità dei dati in questione». Dello stesso avviso anche le successive sentenze 18016/2005 e 19003/2005.

L’interpretazione resa dalla giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, è perfettamente aderente al dettato normativo, in virtù del quale l’ufficio può procedere a rettifiche e accertamenti, utilizzando elementi tratti dai conti bancari, solo nel caso in cui le somme oggetto di prelievo non siano transitate in contabilità (sempreché i prelevamenti o gli importi riscossi «non risultino dalle scritture contabili»).

Pertanto, l’ufficio non può procedere a rettifica e accertamento, avvalendosi di tali elementi, se il contribuente dimostra che:

gli importi riconducibili alle operazioni bancarie emergono dalle proprie scritture contabili;

gli importi sono stati considerati ai fini della determinazione del reddito.

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