Controlli e liti

Società estinta, controlli limitati sul passato

La Ctr Puglia 308/23/2022 ribadisce l’irretroattività dell’articolo 28 del Dlgs 174/2014

di Marcello Maria De Vito

L’articolo 28 del Dlgs 175/2014 non ha effetto retroattivo e, quindi, non si applica alle società la cui richiesta di cancellazione dal registro delle imprese sia stata effettuata anteriormente al 13 dicembre 2014, data di entrata in vigore della norma. Ne consegue che notifica dell’atto impositivo effettuata a soggetto estinto in data antecedente è inesistente. Sono questi i principi ribaditi dalla Ctr Puglia 308/23/2022 (presidente Bottazzi e relatore Memmo).

L’ufficio notificava, nel 2015, a una società cancellata dal registro delle imprese nel 2012, un atto di contestazione. La ex socia impugnava l’atto avanti la Ctp di Lecce deducendone la nullità per intervenuta estinzione della società. La Ctp accoglieva il ricorso dichiarando inesistente la notifica dell’atto, essendo stata effettuata a società estinta. L’Agenzia impugnava la sentenza, eccependo la sopravvivenza fiscale della società estinta, nei confronti dell’amministrazione finanziaria, per effetto dell’articolo 28 del Dlgs 175/2014. Secondo l’ufficio la norma avrebbe portata retroattiva, ma la Ctr osserva che il principio di irretroattività, invece, è chiaro e fondato su due pronunce di legittimità (Cassazione 6743/2015 e 18385/2015) e che il collegio intende riaffermare tale principio.

La Ctr osserva che il principio di irretroattività dell’articolo 28 del Dlgs 175/14 è chiaro e fondato su due pronunce di legittimità (Cassazione n. 6743/2015 e n. 18385/2015) e che il Collegio intende riaffermare tale principio.

La prima pronuncia richiamata (6743/2015) ha chiarito che il principio si desume innanzi tutto dal fatto che legislatore delegato non avrebbe avuto neppure in astratto il potere di derogare sul punto all’articolo 3, comma 1, dello Statuto del contribuente che dispone che le norme tributarie non hanno effetto retroattivo. Infatti la legge delega (legge n. 23/14) ha imposto al legislatore delegato lo specifico obbligo di rispettare lo statuto del contribuente e, quindi, anche il comma 1 dell’articolo 3 dello Statuto.

In secondo luogo, l’enunciato dell’articolo 28, comma 4, del Dlgs 175/14 non autorizza ad attribuire effetti di sanatoria in relazione ad atti notificati a società già estinte per le quali la richiesta di cancellazione e l’estinzione siano intervenute anteriormente alla data di entrata in vigore della norma. Ne deriva che il comma 4 dell’articolo 28 del Dlgs n. 175/14 reca disposizioni di natura sostanziale sulla capacità della società cancellata dal registro delle imprese.

Ne consegue che il differimento quinquennale degli effetti dell’estinzione nei confronti dell’amministrazione finanziaria, si applica esclusivamente ai casi in cui la richiesta di cancellazione della società dal registro delle imprese sia presentata nella successivamente all’entrata in vigore del provvedimento. Pertanto, conclude la Ctr, esclusa l’applicazione dell’articolo 28 del Dlgs 174/2014, la notifica dell’atto impositivo effettuata a soggetto già estinto, si deve ritenere inesistente e, quindi, l’appello dell’ufficio va rigettato.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©