Imposte

Prestazioni sanitarie esenti se fatturate da strutture autorizzate

La fattura del centro servizi generico è imponibile Iva e non consente la detrazione Irpef

Niente esenzione Iva per il cliente se il sanitario incarica della fatturazione una società di servizi mandataria senza rappresentanza, a meno che anche la società non sia a propria volta un soggetto sanitario autorizzato.
Lo afferma la risposta ad interpello 857, su un quesito posto da un massofisioterapista che aveva delegato la fatturazione e l’incasso a una società di servizi in virtù di un mandato senza rappresentanza.

In base alla precedente risposta 132/2020, se il medico stipula un mandato senza rappresentanza con la struttura in cui opera, quest’ultima può fatturare direttamente ai pazienti la prestazione sanitaria del professionista, maggiorata del proprio compenso, il tutto esente Iva. Il medico, a propria volta, fattura alla società le proprie prestazioni, esenti Iva, indicando in fattura i dati anagrafici dei pazienti.

L’istante voleva avvalersi di tale regime, e chiedeva solo lumi su come trasmettere i dati alla precompilata perché la società di servizi, non essendo struttura sanitaria, non poteva farlo. L’Agenzia conferma che anche il massofisioterapista iscritto nel relativo elenco speciale ad esaurimento è un soggetto sanitario, ma esclude l’analogia con la precedente risposta 132/E, perché in quel caso anche la società incaricata della fatturazione era una struttura autorizzata. Solo se il mandatario riveste il requisito soggettivo (di struttura sanitaria soggetta a vigilanza), richiesto dalle norme italiane e Ue per l’esenzione, le prestazioni che la società mandataria rende per conto del sanitario mandante, fatturandole però a proprio nome, conservano la natura di prestazioni sanitarie esenti. L’Agenzia ricorda che anche per la detrazione Irpef delle spese sanitarie viene richiesta una documentazione fiscale emessa da un soggetto autorizzato alla prestazione (circolare 108/E/1996, paragrafo 2.4.2).Se la società è un mero centro servizi non autorizzato, il rapporto deve necessariamente intercorrere tra i pazienti e il sanitario che, quindi, deve emettere fattura, esente Iva, direttamente nei confronti dei pazienti ed inviare in proprio i dati alla precompilata.

La società potrà, tutt’al più, ricevere un mandato con rappresentanza, ed emettere fattura in nome e per conto del professionista, annotandovi che la stessa è emessa, per conto del cedente o prestatore, da un terzo (articolo 21, comma 2, lettera n, decreto Iva). Se i pazienti pagano direttamente la società di servizi, questa dovrà indicare in fattura come rimborso di anticipazione fuori campo Iva (articolo 15, n. 3, Dpr 633/72) la somma da riversare al sanitario, allegando la fattura emessa da questi, o dalla società per suo conto ed in suo nome; va invece fatturata separatamente, applicando l’Iva, l’eventuale maggiorazione applicata rispetto all’importo dovuto al sanitario.

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