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Direttiva Atad, la Commissione deferisce il Belgio alla Corte Ue per erroneo recepimento

di Giorgio Emanuele Degani

La Commissione europea ha reso noto – con un comunicato del 19 aprile – di aver deferito il Belgio alla Corte di Giustizia Ue per non aver recepito correttamente la direttiva Atad antielusione 2016/1164.

La direttiva antielusione fiscale consente a uno Stato membro in cui ha sede una società madre di una multinazionale di tassare gli utili realizzati da una società estera controllata in un altro Stato membro (regime Cfc). Ciò è consentito quando l’imposta pagata dalla società estera controllata è inferiore alla metà di quella che verrebbe pagata nello Stato membro della società madre.

Alla società dovrebbe essere concesso un credito d’imposta per tutte le imposte che ha pagato all’estero. Tuttavia, contrariamente al disposto della direttiva, lo Stato belga non consente al contribuente di dedurre dal proprio debito l’imposta già versata da una società estera controllata nello Stato di residenza fiscale. Ciò determinerebbe una palese violazione di quanto disposto dalla direttiva Atad, con conseguente violazione delle libertà fondamentali unionali.

Già nel luglio 2020 la Commissione europea ha inviato una lettera di costituzione in mora alle autorità belghe, seguita da un parere motivato del primo dicembre 2021, con cui l'istituzione unionale ha invitato lo Stato membro a modificare la propria legislazione entro due mesi dal ricevimento. Poiché la risposta del Belgio al parere motivato della Commissione non è stata soddisfacente, la stessa ha deciso di deferire lo Stato membro alla Corte di Giustizia dell’Unione europea, che sarà tenuta a pronunciarsi sul caso.

Cosa afferma la norma Atad

La direttiva 2016/1164, contiene diverse disposizioni antiabuso, giuridicamente vincolanti per gli Stati membri, che sono tenuti ad applicarle alle forme comuni di pianificazione fiscale aggressiva. Lo scopo è quello di creare un livello minimo di protezione unionale contro l’elusione fiscale dell’imposta sulle società in tutta l’Unione europea, garantendo al contempo la tutela del mercato unico e un’economia eurounitaria più equa e stabile per gli operatori.

In base all’articolo 8, comma 7, della direttiva Atad, lo Stato membro del contribuente consente la detrazione dell’imposta versata dall’entità o dalla stabile organizzazione dal debito d’imposta del contribuente nello Stato in cui risiede a fini fiscali o è situato. La detrazione è calcolata conformemente al diritto nazionale. Sul punto – come detto – lo Stato belga nega la deduzione. Secondo la Commissione, vi è il concreto rischio di pregiudicare il livello minimo di protezione contro la pianificazione fiscale aggressiva nel mercato interno, vanificando e compromettendo gli obiettivi sottesi alla direttiva.