Imposte

Possibile evitare sanzioni per gli acconti

di Gianfranco Ferranti

Deducibilità degli interessi passivi delle società di intermediazione mobiliare (Sim) limitata al 96% in cambio dell’esclusione dalla maggiorazione del 3,5% dell’Ires. Anche questa modifica normativa opera a partire dal 2017 e potrebbero risultare insufficienti gli acconti versati per lo stesso anno applicando il metodo “previsionale”. In tali casi, così come per quelli delle società con partecipate estere, non dovrebbero, però, applicarsi sanzioni, come già affermato in altre occasioni dall’agenzia delle Entrate.

L’articolo 1, commi 84 e 85, della legge 205/2017 ha stabilito l’esclusione delle Sim dall’applicazione dell’addizionale all’Ires del 3,5%, che era stata introdotta dalla legge di stabilità 2016 in concomitanza con la riduzione al 24% dell’aliquota ordinaria, per mantenere invariata l’imposizione sui redditi delle imprese del settore finanziario ed evitare gli effetti negativi che si sarebbero altrimenti prodotti sui loro bilanci a causa del ricalcolo delle imposte anticipate.

È stata, perciò, eliminata la previsione della deducibilità integrale degli interessi passivi, che era stata prevista per “riequilibrare” l’imposizione gravante su tali soggetti. Le Sim sono state, quindi, inserite tra i soggetti per i quali gli interessi passivi sono deducibili – ai fini sia dell’Ires (articolo 96, comma 5-bis, del Tuir) che dell’Irap (articolo 6, comma 8, del Dlgs 446/1997) – nella misura del 96% del loro ammontare, analogamente a quanto previsto per le imprese di assicurazione, le società capogruppo di gruppi assicurativi e le società di gestione dei fondi comuni di investimento (Sgr).

I soggetti indicati nel detto comma 5-bis che partecipano al consolidato fiscale nazionale possono dedurre, nell’ambito dello stesso, gli interessi passivi – indeducibili in capo alla singola società consolidata – limitatamente alla quota maturata per finanziamenti infragruppo e fino a concorrenza degli interessi corrisposti a soggetti estranei al consolidato.

Nei commi 86 (per le Sim) e 995 (per le società con partecipate estere) dell’articolo 1 della legge 205 è stabilito che le limitazioni alla deducibilità degli interessi passivi si applicano, in deroga all’articolo 3 dello Statuto del contribuente, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, quindi già dal 2017 in caso di periodo coincidente con l’anno solare.

Potrebbero, pertanto, risultare incapienti gli acconti eventualmente calcolati con il metodo “previsionale” consentito della normativa vigente – ad esempio dalle holding che avessero incassato nel 2017 un rilevante ammontare di dividendi erogati dalle controllate e quindi ridotto l’acconto dovuto in base al metodo “storico” – a causa di una legge entrata in vigore il 1° gennaio 2018, successivamente all’effettuazione dei versamenti.

L’agenzia delle Entrate ha affrontato, nella risoluzione 176/E/2003, una analoga problematica sorta con riguardo al mutamento della disciplina, ai fini dell’Irap, dei contributi per i quali è prevista l’esclusione dalla base imponibile delle imposte sui redditi. In tale occasione è stato affermato, in applicazione del principio della tutela dell’affidamento e della buona fede di cui all’articolo 10 dello Statuto del contribuente, che «il comportamento del contribuente non è sanzionabile», essendo stati posti in essere «comportamenti conformi al tenore letterale della normativa applicabile ratione temporis». A un’analoga conclusione deve, pertanto, pervenirsi anche in relazione ai casi in esame.

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