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Bonus facciate precluso agli immobili che si trovano in zona agricola E

Comune interamente vincolato

di Marco Zandonà

La domanda

Un immobile oggetto di condono ai sensi della legge 47/85, istanza a tutt’oggi in itinere, ma con parere favorevole del Comune, può accedere al bonus facciate al 90%? Lo stesso immobile ricade in un comune interamente vincolato ai sensi della decreto legislativo 42/2004, per la tutela del patrimonio paesaggistico, ma in una zona E agricola, può accedere allo stesso bonus?
F. F. - Napoli

Nel caso di specie, trattandosi di edificio allocato in zona E, il bonus facciate non trova applicazione. Per tutti i bonus, compreso il bonus facciate, si applica l’articolo 49 del Dpr 380/2001 che prevede che l’irregolarità urbanistica delle superfici su cui si interviene determina l’inapplicabilità delle agevolazioni fiscali. Tuttavia, ai fini del del bonus facciate (articolo 1, commi 219-224 legge 27 dicembre 2019, n. 160; articolo 1, comma 59 legge 30 dicembre 2020, n. 178; vedi guida al bonus facciate su www.agenziaentrate.it; articolo 119, comma 13 ter, Dl 34/2020, convertito in legge 77/2020), non è richiesta, come per il 110%, l’attestazione sullo stato legittimo dell’immobile per avviare i lavori, ma gli abusi potrebbero comportare la decadenza dai benefici in sede di controllo. In presenza di condono edilizio regolarmente presentato, il bonus facciate, anche per i beni vincolati, si applica salvo essere successivamente negato, ma solo in caso di disconoscimento espresso della pratica di condono in cui viene negato il permesso di costruire in sanatorio. In ogni caso, il bonus facciate si applica solo per gli edifici che sono ubicati nelle zone classificate dagli strumenti urbanistici come A o B ai sensi del decreto del ministro dei Lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 o «in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali», come risultanti dalle certificazioni urbanistiche rilasciate dagli enti territoriali competenti. Gli strumenti urbanistici di alcuni Comuni, in attuazione anche di specifiche normative regionali, possono avere adottato dei criteri di classificazione del territorio diversi da quelli come definiti nel Dm 1444/1968. Sul punto, l’agenzia delle Entrate, nella circolare 2/E/2020, ha chiarito che «l’assimilazione alle predette zone A o B della zona territoriale nella quale ricade l’edificio oggetto dell’intervento dovrà risultare dalle certificazioni urbanistiche rilasciate dagli enti competenti». Nel caso di specie, il fabbricato è sito in zona E agricola e, come tale, le spese sostenute non fruiscono del bonus facciate.

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