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Regimi contabili, le valutazioni di convenienza di inizio anno

di Barbara Marini

  • Quando Dal 1° gennaio 2023

  • Cosa scade Verifica limiti per la contabilità semplificata o regime forfettario

  • Per chi Imprese minori e soggetti forfettari

  • Come adempiere Analisi dei ricavi del 2022

1In sintesi

Una delle attività più frequenti che i consulenti si trovano a fare all’inizio di ogni anno è l’analisi dei regimi contabili adottati dai propri clienti e la verifica dell’eventuale superamento dei limiti previsti per il loro mantenimento, così come la valutazione di convenienza circa il regime da adottare.

Tale verifica è ancor più opportuna alla luce delle novità introdotte dalla legge di Bilancio 2023 che:
• al comma 276 ha modificato l’articolo 18 del Dpr 600/1973, innalzando i limiti per l’adozione del regime di contabilità semplificata ad euro 500mila per i servizi e ad euro 800mila per le altre attività;
• al comma 54 ha modificato l’articolo 1, comma 54 lett. a) della legge 190/2014, innalzando ad euro 85mila il limite dei ricavi per l’adozione del regime forfettario.

2I nuovi limiti di ricavo

Alla luce delle novità introdotte dalla legge di bilancio 2023, possono accedere o rimanere nel regime di contabilità semplificata le “imprese minori” (società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società ad esse equiparate ai sensi dell'articolo 5 del Tuir, persone fisiche che esercitano imprese commerciali) che nell’anno precedente hanno conseguito un ammontare di ricavi (di cui all’articolo 85 del Tuir) non superiore a:
• 500mila euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi (soglia precedente 400mila euro);
• 800mila euro per le imprese aventi per oggetto altre attività (soglia precedente 700mila euro).

Una precisazione. La modifica normativa non ha alcun rilievo per gli esercenti arti e professioni, i quali adottano “naturalmente" il regime di contabilità semplificata (fatta salva l’opzione per quella ordinaria), indipendentemente dall’ammontare dei compensi percepiti (articolo 3, comma 2, del Dpr 695/1996).

Nel caso in cui l’impresa eserciti contemporaneamente attività di prestazioni di servizi ed altre attività, l’eventuale superamento del limite va verificato diversamente a seconda che i ricavi siano o meno distintamente annotati. Infatti, in caso di separata annotazione, si fa riferimento ai ricavi conseguiti dalla sola attività prevalente; in caso contrario, si considerano prevalenti le attività diverse dalle prestazioni di servizi (e pertanto vale il nuovo limite di 800mila euro).

Attenzione. I nuovi limiti della contabilità semplificata si applicano già ai ricavi realizzati nel 2022. Per fare un esempio, potrà rimanere in contabilità semplificata il soggetto che svolge attività di servizi e che ha realizzato nel 2022 un ammontare di ricavi pari a euro 450mila.I soggetti che vogliono rimanere o accedere alla contabilità semplificata dovranno quindi verificare l’ammontare dei ricavi conseguiti nell’anno precedente, facendo riferimento alla modalità di determinazione dei ricavi propria del regime di provenienza.

Pertanto, coloro che nel 2022 erano in regime ordinario, potranno optare per la contabilità semplificata a partire dal 2023 se i ricavi conseguiti nell’anno precedente (2022) e conteggiati sulla base del principio della competenza (articolo 109, comma 2, del Tuir), non superano i nuovi limiti.

Per i soggetti che nel 2022 erano in contabilità semplificata, la verifica dell’ammontare dei ricavi dovrà essere fatta sulla base del principio di cassa, avendo riguardo all’eventuale opzione prevista dall’articolo 18, comma 5, del Dpr 600/1973.

Stiamo parlando del c.d. regime “del registrato”, in base al quale si considerano incassate le fatture emesse e registrate nell’anno di riferimento.

Ricordiamo che il regime di contabilità semplificata è un “regime naturale” e di conseguenza non necessita di alcuna opzione.

Diversamente chi, in contabilità semplificata, volesse determinare i ricavi in base alle fatture registrate (senza verificarne quindi l’effettivo incasso), dovrà comunicare tale opzione nella dichiarazione Iva (rigo 26 del quadro VO) relativa all’anno di applicazione.

Non può accedere al regime di contabilità semplificata nel 2023 chi nel 2021 ha scelto, senza averne l’obbligo, di tenere la contabilità ordinaria. Infatti, tale opzione (rigo 20 del quadro VO), comunicata nella dichiarazione Iva dello scorso anno, è vincolante per un triennio (e quindi, fino al 31 dicembre 2023).

3Il coordinamento con le soglie per la liquidazione Iva

La modifica delle soglie da considerare ai fini dell’adozione del regime di contabilità semplificata dovrebbe avere effetto anche sul regime della liquidazione Iva. Infatti, l’articolo 14, comma 11, della legge 183/2011 equipara il limite per avvalersi della liquidazione iva trimestrale a quello per l’adozione della contabilità semplificata.

Da questo punto di vista, non rappresenta un’anomalia il fatto che le istruzioni alla dichiarazione Iva per l’anno 2022 relative al quadro VO “Comunicazione delle opzioni e revoche”, continuino a fare riferimento alle precedenti soglie del volume d’affari: infatti le opzioni da comunicare con la dichiarazione Iva di quest’anno riguardano i comportamenti adottati nel 2022, sulla base dei limiti vigenti per l’anno 2021.

Si ricorda che ai fini della liquidazione periodica Iva, il parametro da verificare per il superamento della soglia è rappresentato non dai ricavi (come per la contabilità semplificata) ma dal volume d’affari.

Quindi, per esempio, non rileveranno, ai fini del calcolo della soglia, le fatture da emettere al 31 dicembre 2022, le cessioni dei beni ammortizzabili, i passaggi interni mentre dovranno essere conteggiate le fatture emesse nel 2022 relative ad operazioni di competenza 2021.

4La nuova soglia di ricavi per il regime forfettario

Come anticipato sopra, la legge di Bilancio 2023 ha modificato il regime forfetario (articolo 1, commi 54-89, della legge 190/2014), innalzando il limite dei ricavi e compensi per l’accesso e la permanenza nel regime da 65mila a 85mila euro e prevedendo la fuoriuscita automatica e immediata nel caso in cui, in corso d’anno, i ricavi o i compensi percepiti superino 100mila euro.

Tali interventi entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2023.

Pertanto, per verificare l’accesso o la permanenza nel regime per il 2023, occorre tener conto del nuovo valore di 85mila euro già in relazione ai ricavi realizzati nel 2022, computati sulla base del criterio di cassa.

Rimangono validi, perché non modificati dalla legge di bilancio, gli ulteriori requisiti di accesso e le cause di esclusione elencate al comma 57 dell’articolo 1 della legge 190/2014, che di conseguenza dovranno essere anch’esse vagliate per valutare il mantenimento o l’accesso al regime.

Si tenga presente che l’assenza di alcune cause di esclusione va verificata con riferimento all’anno di applicazione del regime.

È il caso dell’utilizzo di regimi speciali Iva, della residenza fiscale all’estero (qualora dall’attività svolta in Italia non si ritragga almeno il 75% del reddito complessivo) e della partecipazione in società di persone, associazioni o imprese familiari di cui all’articolo 5 del Tuir. In questi casi, la causa di esclusione deve essere rimossa nell’anno precedente a quello di accesso al regime.In altri casi, la causa di esclusione potrà essere verificata solo a fine anno, e determinerà la fuoriuscita dal regime forfettario a partire dall’anno successivo: è questo il caso del possesso di partecipazioni di controllo in Srl che esercitano attività direttamente o indirettamente riconducibili alla propria, ed anche il caso della fatturazione prevalente all’ex datore di lavoro.In ultimo ricordiamo che, a seguito della risposta a interpello 428 del 12 agosto 2022, l’imposta di bollo addebitata in fattura dal forfettario assume natura di ricavo e concorrerà quindi al limite per valutare la permanenza nel regime.

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