Imposte

Negozi, tax credit affitti modulato in due fasce in base all’entità dei ricavi

Risposta delle Entrate sull’articolo 4 del decreto legge 73/2021

di Alessandra Caputo

Tax credit affitti per le attività di commercio al dettaglio anche con ricavi inferiori a 15 milioni di euro. Il chiarimento arriva dalla risposta a interpello 535, pubblicata il 31 ottobre sul sito dell’agenzia delle Entrate.
L’istanza era stata presentata da un contribuente esercente attività di confezione di articoli di abbigliamento (codice Ateco 14.1) e attività di commercio al dettaglio dei capi prodotti (codice Ateco 47.71). Considerato che quest’ultima attività veniva svolta in negozi in forza di contratti di locazione e, in alcuni casi, di affitto di azienda, l’istante chiedeva se avesse o meno diritto a beneficiare del credito di imposta previsto dall’articolo 4 del Dl 73/2021.

Con questa norma, il legislatore ha esteso al periodo da gennaio 2021 a maggio 2021 il credito d’imposta originariamente introdotto dall’articolo 28 del Dl 34/2020 (decreto Rilancio), per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto di azienda. L'interpello veniva presentato in quanto il contribuente riteneva sussistere un dubbio interpretativo riguardo al disposto dei commi 2 e 2-bis dell’articolo 4 del Dl 73/2021. Il comma 2, infatti, prevede il credito per i soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 15 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019; il comma 2-bis prevede l’attribuzione del credito alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio, con ricavi superiori a 15 milioni di euro nel periodo 2019. Considerato che per l’attività di commercio al dettaglio, l’istante aveva realizzato ricavi inferiori a 15 milioni nel 2019, chiedeva se avesse o meno diritto a beneficiare del credito. Nella risposta, l’agenzia delle Entrate chiarisce che il comma 2 è da riferire a tutti i soggetti esercenti attività di impresa - anche se svolgono l’attività di commercio al dettaglio - mentre il comma 2-bis deve essere riferito solo a questi ultimi.

Ne consegue che le imprese esercenti «attività di commercio al dettaglio» possono beneficiare del credito d’imposta ai sensi del comma 2, qualora abbiano conseguito, nel periodo d’imposta 2019, ricavi non superiori a 15 milioni di euro e ne beneficeranno ai sensi del comma 2-bis, nel caso in cui abbiano conseguito, nel periodo d’imposta 2019, ricavi superiori a 15 milioni di euro. La differenza sta nella misura: il credito di imposta di cui al comma 2 è riconosciuto in misura pari al 60% o 30% a seconda che si tratti, rispettivamente di locazione di immobili o di affitto di azienda (il 30% diventa 50% per le attività turistiche); il comma 2 bis prevede, invece, il credito in misura pari al 40% (locazione di immobili) o 20% (affitto di azienda).

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