Controlli e liti

Tregua liti, i concessionari si chiamano fuori

Per l’Anacap la norma non è applicabile negli enti che hanno affidato le entrate

di Giuseppe Debenedetto

La definizione agevolata delle liti fiscali non si applica se il Comune ha affidato il servizio di accertamento e riscossione a un concessionario iscritto all’albo. Lo afferma in una nota l’Anacap (associazione nazionale dei concessionari delle entrate locali), ritenendo che una diversa interpretazione imporrebbe di adeguare il contratto per ripristinarne l’equilibrio.

Entro venerdì 31 marzo i Comuni devono decidere se aderire alla definizione agevolata prevista dalla manovra, che si riferisce alle liti in cui è parte l’ente «o un suo ente strumentale».

L'Anacap si chiede se questa norma si applichi anche nel caso di concessione a terzi del servizio di accertamento e riscossione, in cui spetta al concessionario il potere di firmare gli atti e la legittimazione processuale (Cassazione n. 15079/2004, n. 1138/2008 e n. 6772/2010).

Considerato che il concessionario è il solo legittimato a resistere in giudizio in caso di impugnazione degli atti da lui emessi, tutte le vicende che interessano il processo devono essere affidate alla sua valutazione. Si dovrebbe quindi escludere che il Comune possa deliberare la definizione agevolata delle controversie nelle quali è costituito il «concessionario», non essendo indicato dalla norma e non potendo considerare il concessionario come «ente strumentale».

Diversamente, la decisione dell’ente di aderire alla definizione agevolata comporta una modifica all’equilibrio contrattuale e incide sull’aggio. Per cui - conclude l’Anacap - si dovrebbe rinegoziare il contratto.

Effettivamente nessuna norma individua il concessionario come «ente strumentale», qualifica in cui dovrebbero rientrare solo le società in house e le miste, considerato peraltro che la definizione agevolata delle liti andrebbe applicata restrittivamente essendo una deroga alla regola generale.

Sul punto va però evidenziato che l’Ifel (fondazione dell'Anci) ritiene di estendere la definizione agevolata anche al concessionario affidatario della gestione delle entrate, in quanto soggetto che si sostituisce all’ente locale, come si evince dalla Nota del 5 marzo 2019 sulla definizione introdotta dall’articolo 6 Dl 119/2018. Inoltre, andrebbe considerato che la definizione delle liti potrebbe rivelarsi vantaggiosa per il concessionario, attesa l’alea del giudizio e la buona possibilità di incassare somme.

L'Anacap pone comunque una questione che non va sottovalutata, per cui gli enti che intendono aderire alla definizione agevolata dovrebbero condividere la decisione con i concessionari, se vogliono evitare una richiesta di rinegoziazione foriera di contenzioso.

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