Adempimenti

Conservazione, scadenza unica

di Alessandro Mastromatteo e Benedetto Santacroce

Termine unico di conservazione per i documenti fiscali entro il terzo mese successivo alla presentazione della dichiarazione reddituale, esclusiva valenza tributaria e non anche civilistica per le fatture veicolate tramite SdI e conservate dall’agenzia delle Entrate e scadenza dell’11 aprile 2017 per l’adeguamento alle nuove regole tecniche sui sistemi di conservazione, con perdita di valore giuridico per i documenti conservati con le vecchie regole.

Queste fondamentali anticipazioni hanno caratterizzato il terzo incontro del Forum della Conservazione istituito ed organizzato ieri da Agid. Con riguardo alle indicazioni di matrice fiscale Carmelo Piancaldini dell’agenzia delle Entrate e co-coordinatore del Forum italiano sulla fatturazione elettronica e sull’eprocurement, ha ricordato innanzitutto come la direzione centrale Normativa, nel rispondere ad una istanza di interpello che a breve sarà resa pubblica in forma di risoluzione, ha indicato un unico termine di conservazione dei documenti fiscali coincidente con il terzo mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte dirette. Il chiarimento è di assoluta importanza per gli operatori che, a seguito dell’anticipazione al 28 febbraio 2017 - e, a regime, dal 2018 entro il mese di aprile - del termine di presentazione della dichiarazione Iva, rispetto al 30 settembre fissato per la dichiarazione reddituale, sarebbero stati chiamati a completare la conservazione elettronica, o la stampa, dei registri Iva e delle fatture entro il prossimo mese di maggio per poi duplicare l’adempimento entro dicembre per i documenti rilevanti ai fini delle imposte dirette. L’articolo 3 del Dm del 17 giugno 2014, sulle modalità di assolvimento degli obblighi fiscali per i documenti informatici, impone infatti il completamento del processo di conservazione entro il termine dell’articolo 7, comma 4-ter, del Dl 357/1994, il quale a sua volta lo fissa al terzo mese successivo a quello di scadenza dei termini di presentazione delle dichiarazioni annuali relative alle singole imposte. Considerato proprio lo sdoppiamento dei termini di presentazione delle dichiarazioni Iva e redditi, la Direzione normativa ha correttamente ritenuto, per uniformità e semplicità tenuto conto anche delle oggettive difficoltà nel distinguere documenti rilevanti ai fini dell’una o dell’altra imposta, di uniformare in via interpretativa il termine correlandolo alla scadenza di presentazione della dichiarazione dei redditi e quindi entro 3 mesi dalla stessa. Tale indicazione varrà anche per i soggetti con esercizio a cavallo.

Inoltre, sempre con riguardo ai documenti fiscali, l’articolo 4 del Dl 193/2016, nel modificare l’articolo 21 del Dl 78/2010 in tema di comunicazione obbligatoria dei dati delle fatture, dispone che l’assolvimento degli obblighi di conservazione si intende assolto per tutte le fatture elettroniche e tutti i documenti che transitano tramite SdI e che sono memorizzati dall’agenzia delle Entrate. Al riguardo, è stata chiarita l’esclusiva valenza a fini tributari, e non anche civilistici, di tale modalità di conservazione, per la quale si è inoltre in attesa dell’adozione del provvedimento direttoriale con termini e modalità di conservazione. Ciò significa che non potrebbe essere ottenuto l’eventuale rilascio di un decreto ingiuntivo fondato su fatture conservate solo dall’agenzia delle Entrate. Infine, relativamente a tutti i sistemi di conservazione, scadranno il prossimo 11 aprile 2017 - e non saranno ulteriormente prorogati - i termini di adeguamento alla regole tecniche dettate dal Dpcm 3 dicembre 2013: l’adeguamento deve essere totale e integrale in quanto continuare a conservare con le previgenti regole di cui alla delibera Cnipa 11/2004 fa perdere valenza giuridica ai nuovi documenti inviati in conservazione.

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