Imposta di bollo virtuale, dichiarazione entro il 31 gennaio
La scadenza del 28 febbraio è prevista dal Dl Fisco-lavoro solo per banche, assicurazioni e operatori finanziari
I soggetti che hanno ottenuto l’autorizzazione all’assolvimento virtuale dell’imposta di bollo sono tenuti a presentare la dichiarazione annuale relativamente agli atti e documenti soggetti a imposta emessi nell’anno solare 2021, distinti per voce di tariffa, utilizzando l’apposito modello con invio esclusivamente telematico entro il 31 gennaio 2022, direttamente o tramite intermediario abilitato.
La scadenza è però interessata dalle novità introdotte dall'articolo 5, comma 14-bis del decreto Fisco-lavoro (Dl 146/2021), inserito in sede di conversione che – per alcune tipologie di contribuenti fra quelli autorizzati all’assolvimento virtuale – ha spostato il termine dal 31 gennaio al 28 febbraio 2022 e stabilito specifiche modalità di versamento in conseguenza della dichiarazione.
Imposta di bollo virtuale
L’imposta di bollo è dovuta fin dall'origine per gli atti, documenti e registri indicati nella Parte Prima della Tariffa allegata al Dpr 642/1972 se formati in Italia per i soggetti che hanno preventivamente richiesto e ottenuto l'autorizzazione in base all’articolo 15 dello stesso Decreto evitando così di dover utilizzare sistematicamente i contrassegni telematici. L’assolvimento virtuale con questa modalità non è previsto per tutti gli atti e documenti che risultano soggetti ad imposta di bollo, ne sono esclusi i documenti informatici fiscalmente rilevanti. Ad esempio per le fatture elettroniche l’imposta è dovuta e versata trimestralmente con apposita procedura sul sito dell’agenzia delle Entrate sulla base delle regole stabilite dall'articolo 6, comma 2 del Dm 17 giugno 2014; per i libri giornale e inventari tenuti informaticamente è dovuta e versata telematicamente in base alle regole indicate dall'articolo 6, comma 2-bis dello stesso decreto ministeriale.
Fermo il fatto che i documenti su cui si applica l’imposta di bollo virtuale di cui all’autorizzazione sono in genere quelli analogici, l’agenzia delle Entrate ha confermato che con tale modalità è possibile assolvere anche l’imposta dovuta sui contratti sottoscritti con firma elettronica e conservati in modalità digitale (interpello 321/2019).
Dichiarazione telematica
I contribuenti autorizzati all’assolvimento virtuale dell'imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 15 del Dpr 642/1972, sono tenuti alla dichiarazione telematica sulla base di due distinte categorie come segue:
- entro il 28 febbraio, in base al nuovo articolo 15-bis, comma 2, in vigore dal 21 dicembre 2021 i soggetti del comma 3 dello stesso articolo; si tratta di Poste italiane Spa, banche, società di gestione del risparmio, capogruppo dei gruppi bancari, società di intermediazione mobiliare ed esercenti attività finanziarie, imprese di assicurazioni;
- entro il 31 gennaio, i soggetti diversi da quelli di cui sopra, che svolgano o meno attività economica, compreso gli enti pubblici.
La dichiarazione deve essere presentata anche in caso di assenza di atti soggetti (quindi a zero) o per rinunciare all'autorizzazione ottenuta, nonché in presenza di operazioni straordinarie ed è possibile presentare una dichiarazione sostitutiva successiva a quella presentata per integrazione o rettifica.
Versamenti
L’agenzia delle Entrate che riceve la dichiarazione telematica procede alla liquidazione dell'imposta dovuta nell’anno di riferimento scomputando gli acconti bimestrali versati nel corso dell’anno precedente e richiedendo tramite notifica dell’atto di liquidazione al contribuente il versamento del saldo (se dovuto) e gli acconti in rate bimestrali, al netto dell'eventuale credito in autoliquidazione, che saranno dovuti con modello F24 (risoluzione 12/E/2015). Per i soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 15-bis, sulla base delle modifiche del Dl 146/2021 il termine per il versamento della prima rata bimestrale è posticipato all'ultimo giorno del mese di aprile.
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