Imposte

Premi di risultato non convertibili in buoni carburante

Restano interrogativi sulle modalità di utilizzo dei bonus introdotti solo per il 2022

di Stefano Sirocchi

A fronte dell’introduzione, solamente per il 2022, dei bonus carburante per un importo massimo di 200 euro, i datori di lavoro si sono chiesti se è possibile di convertire in essi i premi di risultato. La risposta sembrerebbe negativa, visto che l’articolo 1, comma 184, della legge 208/2015 permette la sostituzione del premio con i beni e servizi di welfare aziendale individuati dall’articolo 51, commi 2 e 3 ultimo periodo, del Tuir, mentre l’articolo 2 del Dl 21/2022, che istituisce l’esenzione dei buoni carburante, è una disposizione che non trova un preciso collocamento nell’articolo 51 del Tuir.

Non si esclude tuttavia una lettura estensiva dell’articolo 2 da parte dell’agenzia delle Entrate (o del legislatore in fase di conversione del decreto), tenuto conto che l’articolo 1, comma 160, della legge 232/2016 ha successivamente ampliato la possibilità di conversione dei premi ai benefit del comma 4 dell’articolo 51, quali l’uso dell’auto, la concessione dei prestiti, la messa a disposizione dell’alloggio e la concessione gratuita di viaggi ai dipendenti del settore ferroviario. In sostanza, sembrerebbe che, a suo tempo, la volontà del legislatore fosse quella di includere tutti i benefit, persino quelli del comma 4, da determinarsi in base ai criteri convenzionali.

Meno problematica, comunque, è l’introduzione dei nuovi buoni carburante tra i flexible benefit di un piano welfare. In linea di massima possono essere ricompresi nel paniere di beni e servizi selezionabili dal dipendente senza dover aggiornare gli accordi aziendali, naturalmente se gli stessi lo consentono.

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