Imposte

Iva e fallimenti, sì al recupero nelle procedure avviate dal 26 maggio 2021

Il Milleproroghe individua la data certa per l’applicazione dell’articolo 18 del decreto Sostegni-Bis, sulla possibilità di recuperare l’imposta fin dall’avvio della procedura concorsuale

di Giorgio Emanuele Degani

Con la norma di interpretazione autentica contenuta nell’articolo 3 bis del decreto Milleproroghe, il legislatore ha chiarito che l’articolo 18 del Dl Sostegni-bis 73/2021 si applica dal 26 maggio 2021, data di entrata in vigore del decreto. Si tratta della norma secondo cui il cedente del bene o il prestatore del servizio può portare in detrazione l’Iva e può emettere nota di variazione anche in caso di mancato pagamento del corrispettivo, in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente, già a partire dalla data in cui quest’ultimo è assoggettato a una procedura concorsuale.

La norma introdotta dal decreto Sostegni-bis ha previsto la possibilità di recuperare l’Iva fin dall’avvio della procedura concorsuale, senza necessità di attendere l’esito negativo della stessa. Con tale intervento il legislatore ha inteso evitare che, i soggetti passivi Iva, subiscano aggravi impropri per la impossibilità di recuperare l’Iva addebitata in fattura e versata all’Erario, senza che il cliente abbia provveduto al pagamento della fattura stessa per essere stato sottoposto a procedure concorsuali.

Il debitore si considera, dunque, assoggettato a procedura concorsuale dalla data:

- della sentenza dichiarativa di fallimento;

- del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa;

- del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo;

- del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

La disposizione prevedeva l’applicabilità alle procedure concorsuali avviate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto Sostegni-bis, avvenuta il 27 maggio 2021. Tuttavia, l’agenzia delle Entrate, con circolare 20/E/2021, ha però introdotto un riferimento improprio, rilevando che l’articolo 18 del Dl 73/2021 trova applicazione «alle procedure concorsuali avviate dal 26 maggio 2021, data di entrata in vigore del decreto Sostegni-bis».

Ebbene, la prassi fa un riferimento temporale errato che ha creato una situazione di incertezza giuridica degli operatori. La situazione (abbastanza peculiare) è stata comunque risolta dal legislatore che (sorprendentemente) si è adeguato a quanto indicato dall’agenzia delle Entrate, eliminando ogni dubbio sul tema: la possibilità di recupero dell’Iva a partire dall’avvio della procedura si applica alle procedure concorsuali aperte dal 26 maggio 2021 compreso.

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