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Assunzione e distacco contestuale, ecco perché non scatta il bonus impatriati

La risposta a interpello 119/2022 delle Entrate ha precisato che l’agevolazione non spetta in presenza dello stesso contratto e con lo stesso datore di lavoro

di Cristian Valsiglio

Il lavoratore assunto per essere distaccato non può fruire del regime di favore previsto per i rimpatriati dall’articolo 16 del Dlgs 147 del 2015. È questa la principale indicazione fornita dalla risposta a interpello 119/2022 delle Entrate (si veda il precedente articolo «Niente bonus impatriati a chi torna in Italia dopo un distacco e mantiene lo stesso contratto di lavoro»).

La norma in questione prevede una agevolazione fiscale a favore del lavoratore che:

trasferisce la residenza in Italia;

non è stato residente in Italia nei 2 periodi d’imposta antecedenti al trasferimento e si impegna a risiedere in Italia per almeno 2 anni;

svolga l’attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano.

Se rispettate le predette 3 condizioni: i redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e i redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia da tali lavoratori concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30% del loro ammontare.
Per i lavoratori che trasferiscono la residenza in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia, il beneficio aumenta e arriva al 90% di esenzione.

L’agevolazione in esame è fruibile dai contribuenti per un quinquennio a decorrere dal periodo di imposta in cui trasferiscono la residenza fiscale in Italia e per i quattro periodi di imposta successivi.

Il predetto beneficio si applica per ulteriori cinque periodi di imposta ai lavoratori con almeno un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo o ai lavoratori che diventino proprietari di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento.

In tal caso, negli ulteriori cinque periodi di imposta, i redditi prodotti concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% del loro ammontare.

Per i lavoratori che abbiano almeno tre figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo, i redditi prodotti, negli ulteriori cinque periodi di imposta, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 10% del loro ammontare.

Una volta riepilogata la disposizione agevolativa è opportuno affrontare il caso analizzato dall’Agenzia delle entrate con la risposta in commento.

La fattispecie oggetto di interpello riguarda un manager assunto in data 10 luglio 2014 a New York con contestuale distacco per 3 anni in Italia.

La società istante ritiene che il reddito da lavoro dipendente prodotto in Italia dal dirigente che trasferisce la residenza in Italia dopo il distacco all’estero intervenuto contestualmente all’inizio del rapporto di lavoro, debba concorrere alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30% del suo ammontare in applicazione dell’agevolazione (articolo 16 del Dlgs 147/2015).

Come si avrà modo di vedere, di parere opposto è l’Amministrazione Finanziaria. Infatti, l’Agenzia delle entrate con la risposta 119 ribadendo che, nell’ipotesi di distacco all’estero con successivo rientro in Italia, il beneficio fiscale in esame non spetta, in presenza del medesimo contratto presso il medesimo datore di lavoro (cfr. circ. Ae n. 33/E/2020), conclude affermando che l’agevolazione non può nemmeno essere riconosciuta qualora, come nel caso oggetto dell’istanza di interpello, il distacco all’estero sia stato disposto contestualmente all’assunzione del lavoratore.


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