Professione

Il Parlamento europeo: no ai finanziamenti pubblici con condanne di riciclaggio

di Giovanni Parente

Definizione comune dei crimini collegati al riciclaggio. Sanzioni minime valide per tutta la Ue, come la pena minima di quattro anni di reclusione per chi commette reati in materiai. Divieto di occupare pubblici uffici o di beneficiare di finanziamenti pubblici per chi è stato condannato. Estensione della definizione di denaro contante a oro e carte elettroniche prepagate anonime. Le autorità nazionali potranno registrare informazioni sui movimenti di denaro anche al di sotto della soglia attuale di 10mila euro e sequestrare temporaneamente il denaro contante qualora sospettino un’attività criminale. Il Parlamento europeo lancia una doppia stretta nell’obiettivo di contrastare il riciclaggio. Lo fa con due proposte di legge approvate ieri: una relativa alla lotta al riciclaggio attraverso il diritto penale (634 voti favorevoli, 46 contrari e 24 astensioni) e l’altra relativa ai controlli sul contante in entrata e in uscita dall’Unione europea (625 voti favorevoli, 39 contrari e 34 astensioni).

In attesa che si compia l’iter comunitario per il via libera definitivo (le nuove misure sono frutto di un accordo fra i negoziatori del Parlamento e del Consiglio, ma richiedono ancora l’approvazione formale dei ministri Ue)), l’intenzione che emerge dai due provvedimenti è quella di avere un kit sempre più aggiornato e uniforme di strumenti di contrasto. Del resto, secondo le ultime stime disponibili contenute nel rapporto finale del progetto Ocp (Organised crime portfolio) coordinato dal centro interuniversitario italiano Transcrime, le attività criminali in Europa producono ogni anno 110 miliardi di euro (all’incirca l’1% del Pil Ue)e i fondi ottenuti attraverso criminalità e riciclaggio possono andare a finanziare poi il terrorismo. Con un occhio di riguardo - come sottolinea uno dei 24 considerando - anche all’«uso delle valute virtuali» che presenta nuovi rischi e sfide nella prospettiva della lotta al riciclaggio.

E, come spiega il relatore al provvedimento sul contrasto penale Ignazio Corrao (M5S), «le nuove norme sulla criminalizzazione del riciclaggio di denaro colpiscono i criminali dove fa più male: il denaro. Le norme impediscono ai criminali di finanziare le loro attività - legali o illegali - con i proventi di azioni illecite». Viene, infatti, rivisto il regime sanzionatorio tanto per le persone fisiche quanto per quelle giuridiche. Con tanto di aggravanti sia per reati commessi nell’ambito di un’organizzazione criminale sia se l’autore è uno dei soggetti obbligati al rispetto della normativa e degli adempimenti antiriciclaggio e lo ha commesso nell’esercizio della sua attività professionale.

Per quanto riguarda l’altra proposta approvata ieri, si estende la definizione di denaro contante anche denaro contante a oro e carte elettroniche prepagate anonime. Ma non solo perché nel caso in cui denaro contante non accompagnato (ad esempio quello inviato mediante pacchi postali o spedizioni di merci) di importo pari o superiore ai 10mila euro entrando o uscendo dall’Unione, le autorità competenti dello Stato membro interessato possono imporre al mittente o al destinatario del denaro contante o a un rispettivo rappresentante, a seconda del caso, di presentare una dichiarazione a scopo informativo, entro un termine di 30 giorni. Le autorità competenti possono trattenere il denaro contante finché il mittente, il destinatario o il suo rappresentante non presenti la dichiarazione a scopo informativo.

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