Imposte

Cooperativa sociale, niente Iva al 5% per il materiale didattico

Per la risposta a interpello 148/2022 delle Entrate la fornitura di un box con videotutorial configura una cessione di beni

No all’aliquota Iva al 5% per la fornitura di materiale didattico ricreativo e video tutorial da parte della cooperativa sociale. A precisarlo è la risposta a interpello 148/2022 delle Entrate.

Il caso sottoposto all’attenzione dell’Amministrazione finanziaria riguarda una cooperativa sociale Onlus che intende fornire un servizio didattico-ricreativo rivolto a minori caratterizzato dalla vendita online di una scatola contenente differenti tipologie di oggetti e strumenti utili a svolgere attività didattiche per il tramite di un video tutorial. Sul punto, il soggetto istante ritiene che sussistano i presupposti per poter applicare l’aliquota Iva al 5% evidenziando il rispetto sia del requisito soggettivo che di quello oggettivo come richiesto dalla tabella A parte II bis Dpr 633/1972. Sotto il primo profilo, infatti, la cooperativa svolge la propria prestazione nei confronti di una delle categorie di soggetti individuati dall’articolo 10, n. 27 ter, del decreto Iva (i.e. anziani, inabili adulti, tossicodipendenti e malati di Aids, handicappati psicofisici, minori). Così come con riferimento all’ambito oggettivo, viene evidenziata la necessità di inquadrare l’attività svolta in una vera e propria prestazione educativa volta a stimolare la crescita dei bambini attraverso materiale didattico cartaceo e online. Sul punto, tuttavia, la risposta fornita dall’agenzia delle Entrate è negativa mancando nel caso di specie l’elemento oggettivo dell’agevolazione. A ben vedere, infatti, la norma assoggetta all’aliquota del 5% le attività di natura educativa o didattica di ogni genere, comprese quelle in cui l’istruzione è fornita per sviluppare conoscenze e attitudini, escludendo quindi le prestazioni di carattere puramente ricreativo. Un regime questo che si applica anche alle cessioni accessorie di materiale didattico purché non sia suscettibile di impiego di diversa natura. In questo senso, l’agenzia delle Entrate rileva come di fatto la messa a disposizione all’interno di un box di diversi materiali assieme ad un video tutorial scaricabile online non consenta di considerare tale attività come prestazione educativa bensì come cessione di beni. I video tutorial, infatti, sono delle semplici registrazioni che spiegano come utilizzare i giochi contenuti nella scatola, ma non permettono di interagire online con gli educatori.

Una risposta tuttavia che si presta ad interessanti spunti dal momento che non sembrerebbe escludersi del tutto la possibilità di integrare il requisito soggettivo in caso di offerta massiva di servizi online i a condizione che siano destinati a minori.

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